L’espressa indicazione della taratura degli autovelox nel verbale di riconoscimento è necessaria affinché il rilevamento possa essere considerato affidabile

La Cassazione torna a occuparsi della legittimità di multe comminate per eccesso di velocità tramite apparecchiature di rilevazione dei limiti. Nello specifico, con l’ordinanza n. 5227/2018, gli Ermellini hanno fornito interessanti precisazioni in merito alle procedure di taratura degli autovelox.

La Corte si è pronunciata sul ricorso presentato da un automobilista, multato per violazione dell’art. 142 comma VIII del codice della strada. In primo grado il Giudice di Pace aveva accolto l’impugnazione del verbale, ma in sede di appello il Tribunale aveva riformato la decisione. Alla base di tale pronuncia la considerazione secondo cui gli autovelox non sono soggetti all’obbligo di taratura periodica prevista dalla legge n. 273/1991.

I Giudici del Palazzaccio, investiti della questione, hanno invece accolto, almeno parzialmente le argomentazioni proposte dall’automobilista; in particolare la doglianza fondata sulla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 45. Comma VI, del Codice della strada in quanto in contrasto con l’art. 3 della nostra Carta fondamentale.

La Suprema Corte ha  ripercorso le motivazioni della sentenza della Consulta. Questa aveva rilevato come ”l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica”; una considerazione che prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità.

La Corte costituzionale ha evidenziato che qualsiasi strumento di misura “è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati”; ciò a causa dell’invecchiamento delle proprie componenti e di eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione.

Pertanto, l’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare “intrinsecamente irragionevole”.

I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare l’affidabilità delle apparecchiature; ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.

Per i Giudici, “un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura”; la finalità del controllo, infatti, è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata; momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura degli autovelox.

Nel caso esaminato,  la Cassazione ha quindi sottolineato che “la taratura dell’apparecchiatura risultava necessaria”. Di conseguenza l’espressa indicazione della stessa nel verbale di riconoscimento è necessaria affinché il rilevamento possa essere considerato affidabile. In mancanza di tali elementi il verbale di accertamento della violazione del superamento della velocità massima è da considerarsi nullo. Di qui la decisione del Palazzaccio di cassare la sentenza con rinvio.

 

 

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