Confermata la condanna per truffa pronunciata a carico di un venditore di auto usate per aver consapevolmente taroccato il chilometraggio del mezzo venduto all’acquirente

La vicenda

La Corte di Appello di Milano aveva confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Pavia nei confronti di un uomo accusato del delitto di truffa, con condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili.

L’imputato era un rivenditore di auto usate ed aveva, secondo l’accusa, intenzionalmente “taroccato” il chilometraggio dell’autovettura venduta alla persona offesa.

Contro tale sentenza la difesa aveva proposto ricorso Cassazione lamentando l’errata valutazione delle prove operata dai giudici di merito, i quali avevano riconosciuto il delitto di truffa sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa circa quanto gli aveva riferito – in ordine ai chilometri percorsi dall’autovettura acquistata – un suo meccanico di fiducia, persona nemmeno indicata come testimone.

Per il ricorrente, dunque, tali dichiarazioni non erano inutilizzabili per violazione dell’art. 195 comma 1 cod. proc. pen.

La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Penale, sentenza n. 10339/2020) ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché il motivo, oltre ad essere aspecifico, era anche manifestamente infondato.

La sentenza impugnata era chiara: la corte territoriale aveva evidentemente desunto l’inganno perpetrato ai danni della persona offesa in ordine al chilometraggio della vettura che gli egli aveva acquistato dall’imputato, non già da quanto da quanto gli avrebbe riferito il suo meccanico di fiducia, bensì dalle dichiarazioni del vecchio proprietario del mezzo, il quale aveva affermato di aver ceduto al ricorrente «l’autovettura con 282.000 chilometri percorsi», ovviamente prima che la stessa fosse venduta al nuovo acquirente, il quale era invece convinto che si trattasse di veicolo che aveva percorso solo 130.000 km.: “la mancanza di specificità del motivo, – hanno aggiunto gli Ermellini – deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione(Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492).

Per queste ragioni, il ricorso è stato definitivamente respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

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