Il decreto che rende operativo il reddito di inclusione sostituirà Sia e l’assegno di disoccupazione è in vigore dal 14 ottobre

Il reddito di inclusione è in vigore dal 14 ottobre e sarà operativo da gennaio 2018.
A prevederlo è il decreto legislativo n. 147/2017, che è stato pubblicato in Gazzetta il 13 ottobre.
Il reddito di inclusione sostituirà completamente l’attuale Sia (sostegno inclusione attiva) e Asdi (assegno di disoccupazione).
A partire dal 2018, quindi, inizierà la nuova prestazione universale di contrasto alla povertà, avente valore mensile da 187,50 fino a 485,41 euro in base ai componenti familiari.

Ma come funziona il reddito di inclusione e quali sono i requisiti per fare domanda?

A decorrere dal 1° gennaio 2018, e come disposto dall’art. 2 del decreto, è istituito il Reddito di inclusione (Rei), “quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale”.
Tale misura sarà universale e condizionata alla prova dei mezzi e all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Questo avrà la finalità di affrancare chi ne usufruisce dalla condizione di povertà.
Il Rei sarà riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di povertà. Questo è articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata.
I beneficiari del Rei saranno, su richiesta, i nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente di alcuni requisiti.

Innanzitutto, occorre essere cittadini dell’Unione o familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Tale requisito deve essere in possesso di chi fa la richiesta.

Bisogna essere residenti in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
Inoltre, il proprio Isee in corso di validità non deve essere superiore a 6mila euro e un Isre non superiore a 3mila euro.
Altri requisiti sono: possesso di un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000 e di un patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di 6mila euro, accresciuta di 2mila euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino a un tetto di 10mila euro.
Non bisogna essere intestatari o avere disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta. Fanno eccezione quelli per i disabili.
Stessa cosa vale per il possesso di navi o imbarcazioni da diporto.
Si può fare domanda con la presenza di un componente di età minore di anni 18, un disabile o una donna in stato di gravidanza accertata, che si trovi “in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale”.
Non solo. Occorre che abbia finito da almeno tre mesi di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto alla stessa sia disoccupato da almeno tre mesi.

Il reddito di inclusione è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma non lo è invece con la contemporanea fruizione della Naspi e di altri ammortizzatori sociali.

Il beneficio economico del Reddito di inclusione è pari, su base annua, recita il decreto, “al valore di euro 3.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare”.
Tale beneficio non può però superare il limite dell’ammontare su base annua dell’assegno sociale e sarà riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.
Il rinnovo potrà avvenire laddove siano trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è cessato il godimento.
Le domande potranno effettuarsi dal 1° dicembre 2017. Il Rei deve essere richiesto presso gli appositi punti per l’accesso individuati dal proprio comune e il modulo di domanda sarà predisposto dall’Inps e il Rei.
Il versamento del beneficio sarà disposto mensilmente dall’istituto successivamente all’avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.
Questo fatta eccezione per l’anno 2018, per il quale l’Inps disporrà il versamento pur in assenza della sottoscrizione stessa.
Il beneficio sarà erogato tramite la “Carta Rei”, con la quale, oltre all’acquisto dei generi previsti per la Carta acquisti, potranno essere prelevati contanti.
Il limite sarà mensile e non superiore alla metà del beneficio.
A decorrere dal 2018, l’Inps precompilerà la Dsu in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
Questo verrà fatto utilizzando le informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria, nel Catasto e negli archivi dell’INPS.
La Dsu precompilata potrà essere accettata o modificata e sarà resa disponibile ai cittadini telematicamente sul sito dell’Inps (e sul portale dell’Agenzia delle Entrate), ovvero, conferendo apposita delega, tramite i Caf.
 
 
 
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