I chiarimenti dell’Associazione Medico Legale del Triveneto

La Società medico legale del Triveneto ha recentemente diffuso una nota per far fronte alle richieste di chiarimenti pervenute da alcuni medici legali in relazione all’ipotesi di eseguire visite per la valutazione del danno alla persona all’interno di Centri Liquidazione del danno di Compagnie di Assicurazione.
Le considerazioni, di natura “tecnico -operativa”, sono state inviate per opportuna conoscenza anche all’IVASS e ad alcuni parlamentari della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, nell’ottica di un criterio di  ‘adeguatezza applicativa’ del Codice delle Assicurazioni, nonché di trasparenza di rapporto interprofessionale e a tutela del Cittadino  consumatore.
Il quesito, sottolinea la Segreteria dell’Associazione, richiede un’attenta riflessione in quanto si tratta di visite specialistiche medico legali specificamente richieste da parte della Compagnia di Assicurazione e non per scelta autonoma del danneggiato. Tali prestazioni professionali richiedono, in ogni caso, l’idoneità ambientale dello studio/ambulatorio medico sia da un punto di vista igienico, sia delle dotazioni minime per lo svolgimento dell’attività richiesta.
Inoltre, precisa la nota, è richiesta l’identificabilità personale dello specialista medico legale rispetto alla struttura ove avviene la visita e questi ha comunque l’obbligo di osservanza della Legislazione sulla Privacy riguardo alla conservazione dei dati sensibili acquisiti nel corso della propria prestazione professionale.
Venendo alla specificità della prestazione prevista, per l’Associazione medico legale del Triveneto si deve necessariamente considerare che l’accertamento tecnico dovrà essere sempre legato a presupposti tecnici di stabilizzazione dei postumi, trascrizione dettagliata dei dati sanitari e tempo idoneo di riflessione valutativa , suffragata – ove di rilievo ai fini risarcitori  – da eventuale  approfondimento strumentale.
Ciò onde evitare che la modalità operativa possa di per sé determinare “inosservanza delle buone regole professionali”, anche tenuto conto del recente disposto della legge Gelli, relativamente alla responsabilità del professionista sanitario; una condizione  che potrebbe sfociare in autonome richieste risarcitorie connesse ad incongrue modalità di accertamento peritale del danno alla persona.
In conclusione, la Segreteria dell’Associazione, evidenzia come, ove assolti i presupposti indicati, non sussistano oggettivi impedimenti allo svolgimento di attività medico legale presso le sedi di Centri Liquidazione Danni di Compagnia di Assicurazione.
L’auspicio, tuttavia, è che la “tempestività” imposta dalla Compagnia di Assicurazione non sia causa di volontaria valutazione parziale degli elementi tecnici afferenti alla stima esaustiva del danno alla persona e che tale condotta tecnica non pregiudichi la corretta informazione prognostica al danneggiato (regola prevista anche nel concetto di “assistenza all’assicurato” indicata dallo stesso Disposto di Legge del Codice delle Assicurazioni), creando indicazioni fuorvianti che potrebbero condurre ad inconsapevoli inadeguate transazioni del danno, sfavorevoli al danneggiato.
 

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