La consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del contratto definitivo, non determina la decorrenza del termine per denunciare i vizi costruttivi

Avevano agito in giudizio nei confronti della società costruttrice di un immobile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di alcuni vizi costruttivi. L’istanza era stata rigettata in primo grado, ma la Corte d’appello aveva ribaltato la decisione riconoscendo le ragioni degli acquirenti dell’immobile.

La ditta si era quindi rivolta alla Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia di secondo grado. La ricorrente lamentava la violazione, da parte del giudice a quo, dell’art. 1491 c.c. Tale norma esclude il diritto alla garanzia per i vizi della cosa venduta laddove, al momento dell’acquisto, il compratore fosse a conoscenza dei vizi stessi.

La società costruttrice osservava che la documentazione prodotta dagli stessi proprietari dell’immobile, evidenziava che “i difetti denunciati si erano verificati già subito dopo la consegna”. Tali difetti erano stati rilevati dagli attori “mediante descrizione analitica, sostanzialmente identica a quella contenuta nell’atto di citazione introduttivo del giudizio”.

L’acquisto dell’immobile, quindi, era avvenuto in epoca successiva alla consegna, nella consapevolezza della sussistenza dei vizi.

Di conseguenza, il diritto alla garanzia non sarebbe nemmeno sorto. Doveva ritenersi, infatti, che “gli acquirenti, edotti dei vizi, avessero deliberatamente accettato il bene nello stato in cui si trovava”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2755/2018, non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, rigettando il ricorso in quanto infondato. Secondo gli Ermellini, in tema di contratto preliminare, “la consegna dell’immobile, effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti, né comunque di quello di prescrizione”; l’onere della tempestiva denuncia presuppone l’avvenuto trasferimento del diritto.

Per la Cassazione, inoltre, la Corte d’appello aveva correttamente escluso la prescrizione del diritto alla garanzia; la società costruttrice, infatti, aveva “pienamente riconosciuto le anomalie denunciate, ripromettendosi di porvi rimedio”.

 

Leggi anche:

INFORTUNIO SUL LAVORO, SENZA IMPREVEDIBILITÀ È RESPONSABILE IL DATORE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui