Per la Cassazione, ai fini Irap non rileva la presenza di un’unità di personale dipendente, seppure per 312 giorni l’anno, ma con mansioni esecutive

Non è tenuto al versamento dell’ Irap il professionista che si avvalga di lavoratore dipendente e che dichiari spese per beni strumentali in linea con quelle del settore. Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 8189/2018.

I Giudici del Palazzaccio si sono pronunciati sul ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio. Con tale pronuncia veniva accolta l’istanza presentata da un odontoiatra avverso la cartella di pagamento per l’Irap non versata per l’anno 2006.

La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione della normativa vigente; la doglianza si riferiva specificamente alla parte in cui la sentenza impugnata escludeva la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dal professionista.

Secondo la CTR, infatti, l’attività di natura intellettuale svolta autonomamente dal professionista non poteva trasformarsi in attività autonomamente organizzata.

Muovendo da tale erronea premessa la Commissione, a detta della ricorrente, avrebbe omesso di dare rilievo ad alcuni elementi sintomatici della sussistenza di tale condizione. Tra questi, la presenza di un lavoratore dipendente non occasionale con mansioni di segretaria e l’entità dei compensi corrisposti a terzi.

La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni poste alla base del ricorso, confermando, invece, la decisione di merito. Gli Ermellini hanno evidenziato che la presenza di un’unità di personale dipendente, seppure per 312 giorni l’anno, ma con mansioni esecutive, è irrilevante ai fini Irap.

Inoltre l’entità dei compensi a terzi per circa 14 mila euro o dei beni strumentali per l’anno di riferimento risulta in linea con l’attività propria del settore odontoiatrico. Di qui la decisione della Suprema Corte di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

 

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