Saranno valide tutte le altre forme di pagamento, dal bonifico bancario alle carte prepagate che permettono a imprese e professionisti l’ acquisto di carburanti con medesima aliquota IVA

Determinati i mezzi di pagamento idonei a consentire la detraibilità Iva e la deducibilità delle spese per l’ acquisto di carburanti e lubrificanti. Li ha resi noti l’Agenzia delle Entrate, dopo un ampio confronto con le associazioni categoria, attuando le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Saranno valide tutte le forme di pagamento oggi esistenti ad esclusione del contante: bonifico bancario o postale; assegni; addebito diretto in conto corrente; oltre naturalmente alle carte di credito, al bancomat e alle carte prepagate.

L’obiettivo perseguito è quello di contrastare l’evasione IVA e impedire il fenomeno di indebite fruizioni di deduzioni e detrazioni.

Contestualmente all’obbligo dei pagamenti elettronici, la legge di bilancio ha introdotto l’obbligo di certificazione con l’emissione di fattura elettronica per gli esercenti di distribuzione di carburanti. L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi rimane in vigore solo per i rapporti con i consumatori privati.

A favore degli esercenti impianti di distribuzione verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di formazione.

Per preservare l’operatività attuale, tuttavia, il provvedimento della direzione delle Entrate specifica che per l’acquisto dei carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”. Si tratta di quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting”; accordi che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.

Sono valide anche carte e buoni che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva). L’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso.

L’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con modalità diverse dal contante entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018.

 

Leggi anche:

AGEVOLAZIONI FISCALI 2018 PER AVVOCATI: COSA C’È DA SAPERE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui