Respinto l’appello nei confronti dell’assoluzione di un uomo accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per  non aver corrisposto alla moglie l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione

Era finito a giudizio per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, disciplinato dall’art. 570 del codice penale. L’uomo, in particolare, era accusato di non aver corrisposto alla moglie l’assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.

L’imputato, tuttavia, era stato assolto dal Tribunale di Trapani. Le dichiarazioni testimoniali avevano evidenziato, infatti, il pagamento, alla ex moglie  di quasi tutte le somme spettanti. Risultava solamente “ritardato il pagamento di talune mensilità nel primo periodo”.

Contro tale decisione era ricorso in appello il Procuratore della Repubblica. Questi osservava, in particolare, che in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 43527/2012) “il perfezionamento della fattispecie incriminatrice” poteva essere determinato anche dal ritardo nel pagamento.

La Corte territoriale di Palermo, tuttavia, con la sentenza n. 132/2017, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte dall’appellante.

Secondo il Giudice di secondo grado, l’imputato, pur avendo versato per un periodo somme inferiori a quelle dovute, successivamente aveva provveduto al pagamento integrale. Di conseguenza non aveva fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie ed alle figlie minori. Né si era sottratto agli obblighi di mantenimento statuiti dal giudice civile.

A tal proposto la Corte ha evidenziato come , secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 479/1992, il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del reato in questione.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare viene integrata solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie. In tal caso è infatti evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti.

Nel caso esaminato, invece, pur con qualche ritardo,  il versamento, delle somme complessivamente corrispondenti alle statuizioni dell’autorità giudiziaria risultava comprovato. Da qui la decisione di rigettare l’appello e confermare integralmente la sentenza impugnata.

 

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