Ai fini dell’integrazione del reato di abbandono di minori è sufficiente qualsiasi condotta da cui derivi uno stato di pericolo per la vita o l’incolumità del bambino

Era stata condannata per abbandono di minori ai sensi dell’art. 591 c.p. Aveva lasciato la figlia di 23 mesi sola all’interno della propria vettura allontanandosi per fare la spesa. L’auto era parcheggiata con i vetri alzati e gli sportelli chiusi.

L’imputata, tuttavia, aveva impugnato la sentenza sostenendo che il reato contestato non potesse ritenersi configurato. A suo avviso, infatti, il tenore della norma presupporrebbe il distacco di un bene o di un soggetto in modo tendenzialmente definitivo ovvero per un lasso temporale talmente lungo che ragionevolmente lo faccia presumere.

Secondo la difesa, non sarebbe stato violato neppure il dovere di custodia e cura evocato dalla Corte territoriale.

La madre, infatti, si era assicurata di aver ben posizionato la figlia sul suo seggiolino e di avere riscontrato che dormisse. Inoltre, aveva chiuso le portiere per impedire eventuali intrusioni di terzi.

Sarebbe poi mancata l’esposizione della minore a una situazione di pericolo potenziale. La bimba, infatti, essendo stata assicurata con le cinture, non avrebbe potuto cadere dal seggiolino, né azionare qualche meccanismo della vettura e metterla in moto.

Infine, essendo state chiuse le portiere, nessuno avrebbe potuto introdursi nella vettura. Il tutto considerando anche l’esiguo lasso temporale in cui l’imputata aveva lasciato la figlia da sola.

La Corte di Cassazione, tuttavia, con la sentenza n. 27705/2018 non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Per gli Ermellini, nel reato di abbandono di minori o incapaci, l’elemento materiale è integrato da qualsiasi condotta, attiva od omissiva, contrastante con il dovere giuridico di cura o di custodia, gravante sul soggetto agente, da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l’incolumità del soggetto passivo.

Ai fini della sussistenza dell’elemento materiale, non è necessario che l’abbandono del soggetto passivo sia definitivo. Il reato sussiste anche nel caso della sua temporaneità e in difetto di un effettivo animus derelinquendi.

Nel caso in esame, la piccola era stata concretamente esposta agli effetti negativi del progressivo surriscaldamento dell’abitacolo. Il tutto tenendo conto della sua tenera età e della durata dell’assenza della madre. Gli accorgimenti adottati da quest’ultima sono apparsi inidonei a neutralizzare tutti i pericoli a cui la bambina è stata esposta.

In conclusione, quindi, commette il reato di abbandono di minore la madre che lascia la bambina piccola da sola in un’auto ermeticamente chiusa, esposta al sole nelle ore centrali della giornata e senza alcuna forma di riparto, per andare a fare la spesa.

 

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