Confermata la legittimità dell’ordinanza comunale che vietava l’utilizzo di un immobile alla proprietaria dello stesso per mancanza del certificato di agibilità

Aveva agito in Giudizio nei confronti di Comune, Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici provinciale. La donna, in particolare, chiedeva l’annullamento dell’ordinanza municipale che la diffidava dall’utilizzo di un immobile di sua proprietà in quanto privo del certificato di agibilità.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, tuttavia, con la sentenza n. 309/2017, ha ritenuto di rigettare il ricorso perché infondato.

I Giudici amministrativi hanno evidenziato come il certificato non fosse stato rilasciato per scadenza dell’autorizzazione paesaggistica e del permesso di costruire. Inoltre, nel caso in esame, mancavano sia la comunicazione di fine lavori che la stessa richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

Il Comune, pertanto, aveva del tutto correttamente diffidato la ricorrente dall’utilizzo dell’immobile privo del certificato di agibilità.

Altrettanto correttamente era stato ingiunto alla donna il pagamento di una cifra pari a 464,00 euro. Un provvedimento sanzionatorio preso ai sensi degli artt. 24 e 25  d.p.r. n. 380/2001, relativi rispettivamente proprio ad agibilità e procedura di rilascio del certificato di agibilità.

Più specificamente, secondo il TAR, il provvedimento comunale oggetto di contestazione era stato “dettagliatamente motivato in ordine alla sanzione irrogata ed alla diffida”. Non appariva contestato, infatti,  che l’immobile fosse privo della necessaria certificazione di agibilità e che tale mancanza fosse “evidentemente da imputare alla mancata ultimazione dei lavori come autorizzati”.

 

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