La paziente lamenta di essere stata sottoposta ad angiografia non necessaria e pericolosa perché era in corso un sanguinamento dell’angioma, ma l’esecuzione dell’esame è risultata corretta (Cassazione Civile, sez. III, 31/01/2024, n.2907).

I fatti

La paziente lamenta di essere stata sottoposta nel luglio del 1999, presso l’Ospedale Cardarelli di Napoli, a un’angiografia non necessaria, nonché intempestiva, per essere in atto “un sanguinamento dell’angioma cavernoso”, e pericolosa per le condizioni di soggetto affetto da cardiopatia valvolare mitralica. Da quell’esame diagnostico era poi derivata una ischemia cerebrale in sede rolandica sinistra, con postumi di emiplegia destra ed afasia motoria.

La donna quindi ha citato in giudizio l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Cardarelli” per il risarcimento dei danni subiti in seguito al trattamento.

In primo grado la sua domanda era stata accolta, mentre l’Appello aveva ribaltato la decisione.

Le motivazioni dei giudici di Appello

I Giudici di Appello osservavano:

  1. la C.T.U. espletata in grado di appello (con rinnovazione di quella disposta dal Tribunale, resasi necessaria per l’inadeguatezza delle risposte del primo Consulente ai rilievi tecnici dei CTP della convenuta) aveva accertato: 1) la sussistenza, secondo un criterio probabilistico, del nesso causale tra l’angiografia effettuata il 27 luglio 1999 e l’ischemia cerebrale dalla medesima sofferta alle ore 12 del 28 luglio successivo; 2) la conformità della condotta dei sanitari alle regole della diligenza professionale, non potendo ravvisarsi, nella scelta di eseguire l’esame angiografico, profili di colpa e ciò in quanto: “l’angiografia si rese necessaria per definire la diagnosi – perché consentiva di escludere, con criterio di attendibilità maggiormente elevato rispetto alla risonanza (esame meno sensibile ed accurato nella valutazione del sistema vascolare), la presenza di altre patologie vascolari intracraniche – e per pianificare l’intervento chirurgico, trattandosi nella specie di una emorragia intraventricolare, fattispecie atipica difficile da caratterizzare in merito alla eziologia specifica e tuttavia riscontrabile in caso di rottura da aneurismanon sussistevano patologie cardiologiche che determinino una controindicazione assoluta all’esecuzione dell’angiografia, dovendo, quindi, escludersi anche sotto questo profilo alcuna imprudenza da parte dei medici che ebbero in cura la paziente… l’esecuzione dell’angiografia era corretta, come, del resto, riconosciuto anche dal CTU nominato in primo grado”.
  2. il rigetto della domanda della paziente comportava l’automatica caducazione del capo di sentenza che ha statuito sulla domanda di garanzia (con assorbimento di ogni altra questione) proposta dall’Azienda Ospedaliera convenuta nei confronti delle compagnie assicuratrici, chiamate in causa, Generali Italia Spa, Allianz Spa, Società Cattolica Assicurazioni Coop., Società Reale Mutua Assicurazioni, Navale Assicurazioni Spa, Fata Assicurazioni Danni Spa e Unipolsai Spa.

Il ricorso in Cassazione

La paziente ha così impugnato la sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 26 giugno 2020, censurando adesione acritica alle conclusioni del secondo CTU e omessa considerazione della consulenza del primo grado. La ricorrente non dà contezza di fatti storici decisivi, che, accertati dalla espletata CTU, non sarebbero stati poi esaminati, ma ha costruito la censura assumendo che la motivazione della Corte territoriale non si sarebbe fatta carico di tenere in considerazione i diversi esiti valutativi della CTU espletata nel giudizio di primo grado.

Invero, la Corte territoriale ha dato evidenza ai contenuti della CTU espletata in primo grado ed ha giustificato la prevalenza data alla seconda, in quanto resasi “necessaria” per le carenze della prima e avendo sopperito a queste carenze sottoponendo “la vicenda ad approfondita ed accurata disamina”.

Conclusivamente, le argomentazioni adottate dal Giudice di appello a giustificazione della decisione sono logiche, prive di insanabili contraddizioni intrinseche e, dunque, rispettose del c.d. minimo costituzionale della motivazione, che segna il perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato di legittimità al riguardo.

Avv. Emanuela Foligno

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