Le Corte di Cassazione si è espressa sul quesito relativo alla archiviazione per particolare tenuità del fatto con due informative provvisorie

Lo scorso 18 gennaio 2018, le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte di Cassazione si sono espresse in merito alla archiviazione per particolare tenuità del fatto di un procedimento. Ciò è avvenuto mediante due informative provvisorie.

In particolare, al Supremo Collegio viene richiesto “se sia abnorme e, pertanto, ricorribile per Cassazione, il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari restituisca gli atti, pervenuti con richiesta di decreto penale di condanna, affinché il PM valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto”.

Chiamate a esprimersi su questo specifico punto, le Sezioni Unite Penali hanno espresso parere negativo sulla questione della archiviazione per particolare tenuità del fatto di un procedimento.

Prima che siano disponibili le motivazioni sulla soluzione adottata dalla Cassazione, si possono elencare i riferimenti normativi su cui la Corte ha basato la propria decisione.

Si tratta, nello specifico, dell’art. 131-bis c.p. sulla disciplina e i requisiti necessari per l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Oltre a ciò, si fa riferimento alle disposizioni processuali ex artt. 129, 411, 459 e 568 del codice di procedura penale.

La seconda questione affrontata dalle Sezioni Unite riguarda l’omesso versamento delle ritenute previdenziali da parte del datore di lavoro.

Nello specifico, la Corte ha fatto chiarezza sulla depenalizzazione del reato. In questo caso, i giudici hanno sottolineato un elemento molto importante.

Vale a dire che, nell’individuazione dell’importo annuo che dovrebbe essere versato, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, si debba fare riferimento non già alle mensilità di pagamento ma a quelle di scadenza dei versamenti contributivi.

 

 

 

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