L’Inps ha pubblicato le somme oltre le quali ha luogo la cessazione o riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione

Con la circolare n.10/2018, datata 24 gennaio, l’Inps ha dettato i nuovi limiti di reddito relativi ad assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione. Si tratta delle somme oltre le quali ha luogo la cessazione o riduzione della corresponsione di tali prestazioni.

Gli assegni familiari vengono erogati per ogni familiare vivente a carico. E’ considerato tale  il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

La rivalutazione avviene in ragione del tasso d’inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Secondo le precisazioni fornite dai competenti Ministeri, la misura del tasso d’inflazione programmato per il 2017 è stata pari al 0,9% per cento.

La misura riguarda i soggetti esclusi dalla normativa sull’assegno per il nucleo familiare, ovvero coltivatori diretti, coloni,  mezzadri e piccoli coltivatori diretti. Ne sono destinatari, inoltre, i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

Nei confronti di tali categorie, la cessazione del diritto alla corresponsione dei trattamenti di famiglia “non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi”.

L’importo fisso dell’integrazione è pari a € 8,18  mensili per coltivatori diretti, coloni e mezzadri; € 10,21 mensili per i pensionati autonomi e gli altri prestatori di lavoro per i quali trova ancora applicazione l’Istituto;  € 1,21 mensili per gli ascendenti ed equiparati dei Piccoli Coltivatori Diretti.

La circolare passa poi alla specifica dei limiti di reddito mensile da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per l’anno 2018.

Il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti risulta fissato dal 1° gennaio 2018 e per l’intero anno nell’importo mensile di euro 549,71.

In relazione a tale trattamento, sono indicati i limiti di reddito mensili da considerare ai fini dell’accertamento del carico (non autosufficienza economica) e quindi del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. Le cifre ammontano a € 714,62  per il coniuge, per un genitore, per ciascun figlio o equiparato; € 1250,58  per due genitori ed equiparati.

I nuovi limiti di reddito valgono anche, secondo le disposizioni già in vigore, in caso di richiesta di assegni familiari per fratelli, sorelle e nipoti.

 

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