La Corte di Cassazione ha fatto il punto sul caso in cui un avvocato rinuncia a difenderci e sulla possibilità di non pagarlo per l’attività svolta

È uno scenario forse non troppo frequente, tuttavia, il caso in cui un avvocato rinuncia a difenderci è una possibilità concreta. Cosa fare in questi casi? Il legale deve essere comunque pagato per l’attività svolta?

A esprimersi sul punto è stata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 184/2018.

Per i giudici, se la controversia è definita con transazione e abbandonata, ciò non vuol dire che, se un avvocato rinuncia a difenderci, non debba essere pagato per l’attività svolta.

E lo stesso vale anche nei casi in cui la transazione sia stipulata senza l’intervento degli avvocati, che si siano limitati ad abbandonare la causa dal ruolo o a rinunciare ritualmente agli atti del giudizio.

Nello specifico, i giudici della Cassazione hanno precisato alcuni aspetti.

Vale a dire che l’estensione anche alle predette ipotesi dell’obbligo delle parti che abbiano transatto una vertenza giudiziaria di farsi carico solidalmente del pagamento degli onorari degli avvocati, trova fondamento in tre circostanze.

In primo luogo, nella latitudine della formula normativa di cui all’articolo 68 del r.d.l. numero 1578/1933.

Poi, nella sua finalità di evitare intese con le quali le parti eludano il giusto compenso e il rimborso delle spese ai loro difensori.

Infine, si fonda sulla natura dell’accordo quale presupposto di fatto per l’ottenimento degli onorari e delle spese.

E non è tutto.

Secondo i giudici, ai fini del pagamento del proprio compenso professionale, l’avvocato non ha l’obbligo di fornire la prova scritta che tra le parti sia intervenuta una transazione.

L’accordo transattivo, infatti, può essere comunque desunto anche dall’estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia agli atti da parte del legale.

In particolare quando, come nel caso analizzato dai giudici, il cliente abbia anche ammesso che un tale esito era stato concordato nel contesto di un accordo transattivo cui i legali erano rimasti estranei.

 

 

 

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