La responsabilità da cosa in custodia rappresenta un’ipotesi di responsabilità oggettiva

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata, con sentenza n. 5807, sul contenzioso innescato da un sinistro stradale tra un automobilista e la Provincia di Cagliari . Il conducente del veicolo, infatti, aveva perso il controllo della propria vettura a causa dell’asfalto bagnato per la pioggia oltre che per la presenza di chiazze di olio. Sbandando aveva urtato contro il guard rail, che era penetrato nell’abitacolo dell’auto procurandogli gravissime lesioni tanto da rendere necessaria l’amputazione di entrambi i piedi. Il soggetto aveva quindi chiamato in giudizio l’Ente provinciale, proprietario della strada, ritenendolo responsabile della causazione dell’incidente ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile in materia di responsabilità da cose in custodia.
In primo grado di giudizio, tuttavia, il Tribunale aveva accertato un concorso di responsabilità da parte dell’automobilista nella misura del 60%. Le indagini avevano infatti appurato che il conducente viaggiava a una velocità troppo elevata e che il pneumatico posteriore destro era totalmente usurato. In appello le proporzioni di colpa erano state invertite con il riconoscimento del 60% di responsabilità in capo alla Provincia, ma il conducente, ancora insoddisfatto per la decisione, aveva deciso di ricorrere per Cassazione.
Neanche la Suprema Corte, tuttavia, ha deciso di accogliere le doglianze del ricorrente, respingendo la richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado. Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione di riconoscere un concorso di colpa delle parti nella causazione del sinistro e questa decisione non poteva in alcun modo essere contestata nel merito in sede di ricorso per Cassazione.
I Giudici del Palazzaccio hanno precisato, inoltre, che la responsabilità da cosa in custodia, ex articolo 2051 del codice civile, rappresenta un’ipotesi di “responsabilità oggettiva”, “in quanto la norma viene ad istituire un criterio legale di imputazione della responsabilità per i danni cagionati dalla cosa (…) prescindendo del tutto dalla verifica della colpa del custode”, da intendersi quale soggetto che esercita di fatto il controllo sulla cosa.
Il custode pertanto, è esente da responsabilità solamente laddove riesca a provare che l’evento dannoso si è verificato per il sopraggiungere di una causa da sola sufficiente a determinare l’evento stesso, come il “caso fortuito”. In tal caso è espressamente prevista l’ipotesi del “concorso del fatto colposo del creditore”, disciplinato dall’articolo 1227 del codice civile. Nel caso in esame, dal momento che il comportamento imprudente del danneggiato non era stato tale da escludere totalmente la responsabilità dell’ente proprietario della strada interessata, la Corte d’appello aveva correttamente valutato la percentuale di responsabilità delle parti.

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