La Cassazione fornisce un chiarimento importante in materia di colpa medica in relazione al controllo dei macchinari da parte del sanitario

Con la sentenza numero 27448/2018, la Corte di Cassazione ha fatto il punto sul tema della colpa medica in relazione al controllo dei macchinari da parte del sanitario.

Secondo gli Ermellini, infatti, si configura responsabilità medica se il sanitario non effettua il controllo dei macchinari impiegati nello svolgimento della propria prestazione.

Infatti, rammenta la Cassazione, i macchinari che vengono utilizzati nella cura e nella gestione dei pazienti devono essere sempre oggetto di controllo da parte del personale medico.

Questo anche poiché il loro malfunzionamento può comportare l’obbligo di risarcire il danno subito dagli assistiti.

La vicenda

Nel caso di specie, la Corte di cassazione ha decretato la responsabilità di un medico anestesista. Il sanitario non aveva effettuato il controllo dei macchinari e il loro monitoraggio in relazione alla profondità della sedazione.

In tal modo, aveva determinato il risveglio intraoperatorio del paziente, senza dar rilievo al lamentato malfunzionamento dei macchinari impiegati.

Ebbene, secondo i giudici, quest’ultima circostanza non è di per sé idonea a escludere l’assenza di colpa del sanitario se questi non dimostra – come avvenuto nel caso di specie – di aver effettuato il controllo dei macchinari in questione.

Inoltre, gli Ermellini hanno precisato che nei giudizi di risarcimento del danno che deriva da inadempimento contrattuale, è necessario procedere a due distinti accertamenti.

Il primo ha ad oggetto la condotta colposa del responsabile. Il secondo concerne invece il nesso di causalità tra tale condotta e il danno.

Non è possibile ritenere che, accertata la sussistenza della prima, sia data automaticamente anche la prova del secondo o viceversa.

In conclusione, il creditore dell’obbligazione che si afferma inadempiuta o adempiuta in maniera non corretta, in virtù delle previsioni di cui all’articolo 1218 del codice civile, è sollevato solo dal provare la colpa del debitore.

E non, dunque, anche dal dimostrare la sussistenza del nesso eziologico. Quest’onere deve essere assolto “dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno”.

Laddove manchi la prova del nesso causale, la domanda del paziente va rigettata.

 

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