In caso di diagnosi provvisoria, e quindi non completa o fallace, qual è la responsabilità del medico se il paziente rifiuta la terapia e per questo muore?

Un paziente, dopo aver ricevuto una diagnosi di algia toracica con somministrazione di un antinfiammatorio aveva rifiutato l’osservazione ospedaliera. Evidentemente non aveva percepito la potenziale gravità delle proprie condizioni che lo avevano condotto, a distanza di un’ora, al decesso per infarto.

Diagnosi provvisoria e assoluzione

Con la sentenza n. 1695/2013 la Corte di Cassazione ha confermato l’assoluzione del medico del Pronto Soccorso dall’accusa di omicidio colposo. La diagnosi errata in base alla quale il paziente aveva rifiutato di sottoporsi alle cure era una diagnosi provvisoria. Il medico infatti aveva consigliato di effettuare altri accertamenti.
A diversa conclusione è giunta la Suprema Corte nel caso di una diagnosi provvisoria, in quanto effettuata a prescindere da approfondimenti diagnostici, che però era stata data alla paziente come certa e definitiva.

Diagnosi provvisoria e condanna

Un medico curante senza effettuare TAC aveva diagnosticato alla paziente un esaurimento nervoso. In realtà la donna era affetta da un grave linfoma in stadio avanzato. A causa di questa diagnosi errata, la paziente aveva rifiutato visite e terapie nonostante fosse velocemente peggiorata.
La Cassazione con la sentenza n. 17801/2014 ha confermato la condanna emessa a seguito di rito abbreviato dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Firenze, ritoccata solo in punto di pena dalla Corte d’Appello di Firenze.
Il rifiuto del paziente, ha sottolineato la Corte, deve essere consapevole. “Consapevolezza che può ritenersi sussistente solo ove le sue condizioni di salute gli siano state prospettate per quel che effettivamente sono, quanto meno sotto il profilo della loro gravità”.
Altrimenti il diritto all’autodeterminazione non può dirsi correttamente esercitato.
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