Se la relata di notifica è illeggibile, la notifica vera e propria risulta inesistente o no? La sentenza della Cassazione.

In una recente sentenza, la n. 25431 del 26 ottobre 2017, la Corte di Cassazione specifica se una notifica possa essere considerata inesistente nel caso in cui la relata di notifica è illeggibile.
Secondo la Suprema Corte, anche se la relata di notifica è illeggibile non è inesistente se raggiunge il suo scopo.

Il fatto

A causa del mancato pagamento di alcune multe stradali che gli erano state elevate, un uomo aveva ricevuto una cartella esattoriale da Equitalia. L’uomo aveva impugnato la cartella esattoriale, sostenendo che la  la notifica dovesse considerarsi inesistente, per l’ “illeggibilità della relata di notifica”.
Il Giudice di pace aveva accolto la sua impugnazione, ritenendo che avesse ragione.
Secondo il Giudice di pace, infatti, la relata di notifica era effettivamente illeggibile. Al punto che nella stessa non si  distinguevano né il giorno dell’avvenuta notifica, né il nome del destinatario e del messo notificatore.
Per questo un’eventuale opposizione era “proponibile in qualunque momento, anche oltre i venti giorni previsti dalla legge” e la cartella doveva considerarsi, comunque, inesistente.

Il ricorso in Cassazione

Equitalia si è quindi rivolta in Cassazione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione riteneva che la decisione del giudice di pace non dava corretta applicazione all’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e all’art. 2700 c.c.
La Corte di Cassazione ha dato ragione ad Equitalia e ne ha accolto il ricorso.
Secondo a la Suprema Corte, infatti, una volta accertata l’illeggibilità il giudice avrebbe dovuto solamente consentire l’impugnazione della cartella di pagamento a prescindere dal rispetto del termine di venti giorni dalla data di notifica. E non dichiarare l’insistenza della notifica.
Il motivo, spiega la Corte, è che l’attività di notifica aveva, comunque, raggiunto il suo scopo.
La pronuncia di inesistenza, si legge nella sentenza, presuppone il compimento di un’attività “che in nessun modo sia stata portata a compimento non consentendo neppure di stabilire alcun contatto con il destinatario e non permettendo in ogni caso al destinatario neppure di venirne a conoscenza”.
 
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