Il decreto sulle intercettazioni telefoniche è stato approvato dal CdM e continua così il suo iter legislativo. Ecco cosa c’è da sapere.

Il decreto sulle intercettazioni telefoniche è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri. Adesso sarà sottoposto all’esame delle commissioni Giustizia di Camera e Senato, prima di tornare al Consiglio dei ministri per l’approvazione definitiva.
Obiettivo del decreto sulle intercettazioni è di impedire che conversazioni non significative per delle indagini finiscano negli atti dei processi, e da lì sui giornali.
Sarà eliminato tutto ciò che non è penalmente rilevante“, ha infatti spiegato il ministro della Giustizia Andrea Orlando, che ha proposto il decreto legge.
Per eliminare questi contenuti, prosegue il ministro, “Vi è un primo vaglio della polizia giudiziaria, sotto il controllo del magistrato che conduce le indagini, per togliere ciò che non è penalmente rilevante.
Il secondo passaggio è il vaglio del magistrato e, se necessario, è previsto anche il contraddittorio con la difesa per verificare cosa è rilevante o no. L’ultima parola spetta poi al giudice terzo“.
Il decreto sulle intercettazioni telefoniche comprende 9 articoli. Esso deriva dalla delega contenuta nella legge sulla riforma del processo penale approvata lo scorso giugno e in vigore dal 3 agosto.

Il nuovo testo introduce nel codice penale il delitto di “diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni fraudolente”. 

Chi divulgherà conversazioni riservate con la persona offesa ottenute attraverso microfoni o telecamere nascoste viene punito con il carcere fino a quattro anni.
La punibilità è invece esclusa nel caso in cui la registrazione senza consenso venga utilizzata durante il processo come esercizio del diritto di difesa o nell’ambito del diritto di cronaca.

Cambiano la selezione delle intercettazioni e i modi in cui vengono utilizzate come prova

Nel decreto sulle intercettazioni iene vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o delle conversazioni considerate irrilevanti per le indagini e di quelle che hanno a che fare con dati personali sensibili.
Il pubblico ministero non potrà più copiare integralmente i testi delle telefonate. D’ora in poi dovrà invece verificare l’irrilevanza delle comunicazioni intercettate. Nel caso ne riconosca invece la rilevanza dovrà chiederne la trascrizione, motivandola.
Inoltre, per impedirne la diffusione, a lui ne spetta la custodia, in un archivio riservato che difensori e giudici potranno visionare e ma non copiare.
La documentazione non acquisita verrà subito restituita al pubblico ministero e conservata nell’archivio riservato.
I colloqui tra un avvocato e il suo assistito, poi, non possano essere riportati nemmeno nei verbali della polizia.

Uso dei “trojan”

I “trojan”, ossia dei virus che vengono installati nei supporti informatici, vengono regolamentati.
Il loro utilizzo è consentito per l’intercettazione in ambito domiciliare soltanto se si procede per delitti di criminalità organizzata o terrorismo.
Altrimenti l’uso dei “trojan” in ambito domiciliare «è limitato allo svolgimento in atto, in tale luogo, di attività criminosa».
Per utilizzarli per tutti gli altri tipi di reati il giudice dovrà motivare la sua scelta e indicare anche gli ambienti in cui l’intercettazione con questi mezzi deve avvenire.
Inoltre, a causa dell’invasività dello strumento, la legge delega stabilisce che “l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico“.
 
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