In virtù del passaggio dalle fatture a 28 giorni alla fatturazione a cadenza mensile l’Autorità chiede il posticipo dell’emissione della prossima fattura

L’Agcom, con diverse diffide a vari operatori telefonici, richiede di posticipare l’emissione della prossima fattura di un numero di giorni uguale a quelli indebitamente erosi. Il tutto a partire dal 23 giugno 2017. E’ questo l’effetto del passaggio alle fatture a 28 giorni. Una sorta di sconto in bolletta, dunque, a partire dalla prima fattura utile; un modo per rifondere gli utenti di quanto pagato in più e per non mettere a repentaglio i bilanci delle compagnie.

Le fatture emesse dopo il ripristino della fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese “dovrà essere posticipata per un numero di giorni pari a quelli erosi in violazione della delibera n. 121/17/CONS, relativa al 15 marzo 2017”. In tal modo non si graveranno gli utenti dei costi derivanti dalla abbreviazione del ciclo di fatturazione.

Tale richiesta è specificata nelle delibere nei confronti di Tim, Vodafone, Fastweb e Wind Tre, pubblicate sul sito istituzionale Agcom il 14 marzo 2018.

Il calcolo dello sconto avverrà sulla base del numero dei giorni oggetto della rimodulazione; saranno sottratti un numero di giorni pari a quelli erosi, mese dopo mese, con il sistema di pagamento a 28 giorni.

L’Agcom  spiega come già dal 23 giugno 2017 gli operatori avrebbero dovuto adeguarsi alla fatturazione a ciclo mensile; per cui una fattura decorrente dal 23 giugno avrebbe dovuto coprire il periodo fino al 22 luglio successivo.

Applicando il calcolo quadri-settimanale, il periodo fatturato si sarebbe fermato al 20 luglio, con una erosione di 2 giorni; il successivo periodo di decorrenza avrebbe dovuto essere quello dal 23 luglio al 22 agosto; invece, sempre in base al calcolo quadrisettimanale, la decorrenza avrebbe riguardato il periodo dal 21 luglio al 17 agosto, con una erosione di 3 giorni sul singolo ciclo di fatturazione e di 5 sul totale dei due cicli di fatturazione. Stesso discorso per i mesi a seguire.

L’Autorità tuttavia puntualizza che non risponde a verità quanto riportato da alcuni organi di stampa circa l’esistenza di “un limite massimo di 15 giorni per il reintegro spettante agli utenti”.

Restano impregiudicati i rimborsi spettanti agli utenti che risulteranno aver cambiato operatore alla data del 23 giugno 2017; su questi, tuttavia, dovrà pronunciarsi il TAR del Lazio all’udienza del prossimo 31 ottobre.

 

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