In tema di circolazione stradale, la fuga perpetrata dopo un incidente deve essere voluta almeno a titolo di dolo eventuale, ovvero deve essere sussistente la consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento dal quale siano derivati eventi lesivi

Dopo aver provocato un incidente stradale, il conducente dell’autovettura, scendeva dalla macchina, chiedendo ai presenti di non chiamare la polizia perché privo della patente di guida, ma vedendo che uno dei soggetti tamponati aveva preso il telefono per chiamare i carabinieri si rimetteva repentinamente in macchina e si dava alla fuga.

Il processo

Il procedimento traeva origine dagli accertamenti eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Terni successivamente al verificarsi di un incidente a catena, verificatosi in Terni su una strada statale.

Nel corso degli accertamenti gli agenti apprendevano che le persone offese erano rimaste tutte coinvolte in un incidente causato per colpa esclusiva dell’imputato, il quale, non rendendosi conto che le autovetture che lo precedevano nello stesso senso di marcia erano tutte ferme, onde dare precedenza agli autoveicoli in circolazione sulla rotatoria, sopraggiungendo ad elevata velocità, tamponava l’ultima autovettura della fila che, a sua volta, tamponava l’autovettura che precedevano e così quella avanti.

Un mega tamponamento a catena!

Nell’immediatezza del sinistro, il conducente dell’autovettura, responsabile del grave incidente, sceso dall’auto chiedeva di non chiamare i carabinieri poiché privo di patente. Resosi conto, tuttavia, che una delle persone offesa aveva preso il telefono presumibilmente proprio per chiamare i carabinieri, repentinamente si rimetteva in macchina dandosi alla fuga.

Grazie alla descrizione dell’uomo ed al numero di targa appuntato da una delle persone offese, la polizia locale intervenuta nell’immediatezza riusciva a risalire al responsabile del sinistro che, dunque, veniva denunciato per la violazione dell’art. 189 CdS. attesa la sussistenza certa dell’elemento soggettivo della volontaria omissione di soccorso.

La decisione

Secondo il giudice penale del Tribunale di Terni (sent. n. 627/2018), il reato di fuga di cui all’art. 189, co. 6 e 7, del CdS è punibile esclusivamente a titolo di dolo, nel cui oggetto deve rientrare dunque anche il danno alle persone conseguito all’incidente stradale e la cui sussistenza va accertata in riferimento alle circostanze concretamente rappresentate e percepite dall’agente al momento della consumazione della condotta, va osservato che nel reato di “fuga” previsto dall’art. 189 CdS l’elemento soggettivo può essere integrato anche dal dolo eventuale, ossia dalla consapevolezza dei verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone.

Nel caso di specie l’imputato, consapevole che l’incidente era assolutamente ricollegabile al suo comportamento, consapevolmente non ottemperava all’obbligo di fermarsi in presenza di un danno non solo alle persone, non ottemperando al conseguente obbligo di prestare assistenza necessari alle persone ferite.

Deve pertanto, affermarsi la colpevolezza dell’imputato, che così veniva condannato alla pena di legge e al pagamento delle spese processuali nonché la sospensione della patente di guida per anni due.

 

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