Accolto in Cassazione il ricorso contro la non convalida dell’arresto di due individui, accusati di furto aggravato, avvenuto immediatamente dopo aver commesso il reato

Con la sentenza n. 11000/2020 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato da una Procura della Repubblica siciliana avverso l’ordinanza di non convalida dell’arresto di due individui in relazione al reato di concorso in furto aggravato. Il Tribunale aveva infatti ritenuto non sussistente il requisito della quasi flagranza, anche in virtù del fatto che la misura precautelare era stata adottata a seguito della stessa ammissione di uno degli indagati (che aveva riferito ai carabinieri di aver rubato dell’uva)  e, quindi, senza soluzione di continuità.

Nel ricorrere per cassazione il Procuratore deduceva il vizio di violazione di legge in relazione al presupposto della quasi flagranza, per come interpretato dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità. La Suprema Corte ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte accogliendo il ricorso in quanto fondato.

Per i Giudici Ermellini, infatti, l’arresto era stato legittimamente eseguito.

Il modo di presentarsi dell’uva, ancora verde e fresca, unitamente alla presenza degli strumenti adoperabili per il taglio, rendeva palese la immediatezza del controllo di Polizia Giudiziaria rispetto alla condotta delittuosa. Né poteva ritenersi che avesse determinato una frattura rilevante ai fini della valutazione, la circostanza che si fosse operato anche sulla base delle dichiarazioni di uno dei fermati.

Il rigetto della convalida nel caso di specie – rilevano dal Palazzaccio – si incentrava, invero, su una applicazione pedissequa di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite alla luce della quale “se è vero che occorre la percezione autonoma delle tracce del reato commesso immediatamente prima e del loro collegamento con l’indiziato, è altrettanto vero che l’assunzione di informazioni è considerata come momento di interruzione della immediatezza allorquando proviene dalla vittima o da terzi ovvero da soggetti esterni al reato che, ove non ricorra l’ipotesi dell’inseguimento riconducibile alla flagranza vera e propria, sono evidentemente soggetti che intervengono in un momento successivo che, quand’anche prossimo, non è per definizione considerabile come immediato”.

Nel caso esaminato, tuttavia, la dichiarazioni era stata resa dallo stesso autore del reato trovato con la refurtiva ovvero con la cosa per sua stessa ammissione appena rubata. Pertanto, il giudice della convalida aveva errato nel non riconoscere lo stato di quasi flagranza delle persone tratte in arresto, essendo state queste trovate subito dopo la commissione del reato – da uno dei due pacificamente ammessa a fronte dell’evidenza della refurtiva trasportata – in possesso di ingente quantitativo di uva del quale non veniva offerta giustificazione neppure in ordine alle ragioni del trasporto così da far ritenere altamente probabile che immediatamente prima si fossero resi artefici del reato denunciato.

La redazione giuridica

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