Per la Cassazione il getto pericoloso di cose si configura anche se la condotta contestata sia solamente idonea a offendere, imbrattare o molestare le persone

Condannato in via definitiva per getto pericoloso di cose. E’ quanto accaduto a un uomo che aveva lanciato acqua e mozziconi di sigarette sul balcone del vicino. La Cassazione con la sentenza n. 9474/2018 ha sancito che tale condotta integra gli estremi del reato disciplinato dall’art. 674 c.p.

Il soggetto, nello specifico, aveva preso di mira la famiglia che viveva al piano di sotto del suo appartamento. Condannato in primo grado al pagamento di un’ammenda pari a 400 euro si era rivolto alla Suprema Corte.

Il ricorrente, in particolare, lamentava l’erronea interpretazione della normativa, oltre al vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio. Invocava quindi l’assoluzione dal reato per insussistenza del fatto.

A suo dire doveva escludersi che il getto d’acqua proveniente dall’alto fosse sussumibile nell’ambito di una delle ipotesi criminose descritte dall’art. 674 c.p.; il getto, infatti, aveva attinto cose e non persone, senza neppure che fosse stata accertata la consistenza del versamento. Di conseguenza non poteva essere certa la sua responsabilità, anche perché non era l’unico ad abitare l’appartamento del piano di sopra.

La Suprema Corte ha ritenuto di respingere tale motivo di doglianza.

Dalle evidenze disponibili (fotografie dei carabinieri giunti sul posto, deposizione dei testi) il Tribunale aveva correttamente ritenuto provato l’accertamento di responsabilità del ricorrente.

Gli Ermellini hanno puntualizzato poi che l’affermazione secondo la quale la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l’offesa abbia ad oggetto esclusivamente cose e non persone, è corretta.

Tuttavia ai fini della configurabilità del reato in esame, “non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone”. Idoneità ravvisabile nel caso in questione dal momento che il getto aveva interessato un luogo abitualmente frequentato dalle persone che abitavano l’appartamento.

 

 

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