Non è lecito obbligare il figlio a frequentare il padre se lo stesso prova una profonda avversione ad avere con il genitore un rapporto continuativo (Cass. Civ., Sentenza n. 11170 del 23 aprile 2019)

La vicenda nasce dall’istanza presentata da un uomo per la revisione delle condizioni economiche di mantenimento e per l’affidamento congiunto del figlio sedicenne.

Il Tribunale adito respingeva la domanda di affidamento congiunto e considerava che il minore ripetutamente si esprimeva nel senso di non volere intrattenere rapporti con il padre e ciò veniva anche confermato dalla CTU.

L’uomo ricorre in Appello e i Giudici confermavano il provvedimento di primo grado e incaricavano i Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare per favorire la ripresa dei rapporti padre-figlio.

L’uomo ricorre in Cassazione e anche in questa sede si vede respingere le domande.

Gli Ermellini fanno proprio l’orientamento assunto dai Giudici dei due gradi di merito e ribadiscono la correttezza di non imporre ai figli il rapporto affettivo coi genitori e della decisione di incaricare i Servizi Sociali al monitoraggio.

Tali motivazioni assorbono il principio che il figlio ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori anche dopo lo scioglimento della famiglia qualora il figlio, capace di discernimento, rifiuti sistematicamente di avere rapporti con uno dei genitori.

E’ ben vero che la normativa pone al centro dell’attenzione il minore e l’esigenza dello stesso di continuare a mantenere significativi rapporti con entrambi i genitori e che in linea con questo principio il genitore affidatario deve favorire e non impedire il rapporto del figlio con l’altro genitore. IL tutto con il limite però di non fare “violenza” alla volontà del figlio, tenuto conto anche dell’età dello stesso, di non volere rapportarsi con l’altro genitore.

La Suprema Corte, infatti, ribadisce l’incoercibilità dei rapporti affettivi e stabilisce che il diritto del figlio alla bigenitorialità può essere esercitato anche nella sua accezione negativa, ovverosia nel diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo.

La redazione giuridica

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