Nell’ambito delle prestazioni medico-sanitarie, vi sono una moltitudine di cure ed interventi che esplicano i loro effetti positivi o negativi a distanza di tempo rispetto alla loro esecuzione.
Ciò è normale se si considera che la corretta esecuzione di un intervento chirurgico, ad esempio, è verificabile in parte nell’immediato, ma in altra parte all’esito dell’intero processo di guarigione comprensivo di convalescenza, guarigione delle ferite, assestamento di eventuali innesti o protesi, insomma all’esito di quel processo lungo e complesso che è il completo recupero della normale salute del paziente.
In genere, si ritiene che, in tema di responsabilità contrattuale, il momento di inizio della prescrizione coincida con la condotta attiva od omissiva della controparte quando questa sia difforme dalla obbligazione assunta. Ad esempio, volendo generalizzare, in una compravendita, l’inadempimento e, quindi, l’inizio della prescrizione si fa risalire al momento in cui il debitore non ha versato il prezzo, ovvero, al momento in cui il venditore non ha consegnato la cosa venduta.
Ancora, altro concetto generale, si ritiene che la prescrizione inizi a decorrere da quando la parte possa concretamente far valere il proprio diritto.
Ultimo ed altrettanto importante concetto, è quello secondo il quale la prescrizione inizi a decorrere dal momento in cui l’inadempimento diviene riconoscibile.
Sulla base del primo concetto generale, si potrebbe essere portati a pensare che, in ambito di responsabilità sanitaria, la prescrizione inizi a decorrere dalla data dell’intervento male eseguito. Ebbene, proprio per i concetti espressi in premessa, possiamo affermare che non è così.
In ambito medico, però, la riconoscibilità dell’inadempimento del medico può essere anche molto spostata in avanti rispetto alla esecuzione dell’intervento subito dal paziente ed è per questo che, come chiarito recentissimamente dalla giurisprudenza di merito, alla responsabilità medica si applica il precetto contenuto nell’art. 2935 c.c. che prevede, come accennato in precedenza, che il momento nel quale la parte lesa può far valere il proprio diritto coincida con il momento nel quale il danno subito diviene percepibile oggettivamente dalla parte stessa.
Nel caso di specie la precisazione è stata fatta in riferimento all’operato di un dentista che è stato condannato a risarcire il paziente a distanza di tempo e che non ha potuto eccepire la prescrizione del diritto del paziente in quanto il problema inerente l’intervento male eseguito, nel caso di specie forte dolore, è stato percepito dal paziente al termine del processo di guarigione quando, naturalmente, il dolore normale connesso agli interventi subiti, doveva essere sparito del tutto.
Con tale precisazione, la giurisprudenza segna un confine preciso in riferimento al momento nel quale, al di là della data di esecuzione del trattamento medico, il paziente avrà ancora la possibilità di azionare giudizialmente il proprio diritto al risarcimento da malpractice medica.

Avv. Gianluca Mari

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