L’allontanamento dalla casa coniugale , può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa

Nella specie, la rottura della coppia era avvenuta a causa di pregresse tensioni tra i coniugi aggravate dal crollo economico dell’attività imprenditoriale del marito cui partecipava anche la moglie.

“In tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa, che può essere rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell’intollerabilità della convivenza.

Sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.”

La vicenda

La Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio seguito alla pronuncia della Cassazione, aveva escluso la addebitabilità della separazione alla moglie e confermato l’affido delle due figlie, in via esclusiva autonoma e disgiunta ad essa, in ragione del collocamento presso la sua abitazione, prevedendo per le stesse un percorso psicologico e assistenziale, presso i Servizi Sociali, finalizzato alla tutela e alla cura della loro salute psicologica, nonché al ripristino di una equilibrata relazione con entrambi i genitori ed aveva confermato, infine, l’assegno di mantenimento a carico del padre.

Quest’ultimo, tuttavia, insisteva per il riconoscimento dell’addebito della separazione alla moglie, la quale aveva ingiustamente (a sua detta) abbandonato la casa coniugale, così contravvenendo ad uno dei doveri discendenti dal matrimonio.

Ma i giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione (sentenza n. 16222/2019) hanno confermato la decisione della corte territoriale.

La rottura della coppia era dipesa da fatti pregressi che avevano minato il rapporto di fiducia tra i coniugi (le pregresse tensioni, una situazione di crisi familiare dovuta al deterioramento progressivo del rapporto di fiducia, aggravata dal crollo economico dell’attività imprenditoriale del marito, alla quale partecipava anche la moglie).

In altre parole, la Corte territoriale aveva escluso il nesso di causalità accertando in fatto, che l’allontanamento dalla casa coniugale non era stata la causa della separazione.

La redazione giuridica

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