La Corte di Cassazione, con una specifica sentenza, ha fornito delucidazioni ulteriori sul danno alla salute e le conseguenze subite dal danneggiato.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 9057/2018, si è espressa sulla liquidazione del danno alla salute facendo il punto a riguardo.

Secondo gli Ermellini, il giudice, nella liquidazione del danno alla salute deve valutare due aspetti importanti.

Da un lato, le conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale.

Dall’altro, quelle incidenti nel piano dinamico-relazionale della sua vita.

Con la pronuncia in oggetto, la Corte di cassazione si è soffermata ad analizzare un altro aspetto. Vale a dire, la portata del danno alla salute del paziente vittima di responsabilità medica.

Inoltre, sono stati precisati i criteri che devono essere seguiti dal giudice nella sua valutazione.

Più nello specifico, secondo i giudici, vanno ricompresi all’interno del danno alla salute i seguenti criteri.

In primis, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale.

In secondo luogo, le conseguenze incidenti sul piano dinamico relazionale della vita del danneggiato.

Da ciò discende che attribuire congiuntamente al paziente vittima di errore medico tanto il danno biologico quanto il danno esistenziale, significa procedere a un’indebita duplicazione risarcitoria.

Queste due categorie di danno, infatti, appartengono “alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.)”.

In relazione alla sofferenza interiore patita dal paziente come conseguenza della lesione del diritto alla salute oggetto di responsabilità medica, occorre invece operare una diversa valutazione. Questa è del tutto autonoma rispetto alla precedente.

Inoltre, la Corte di cassazione ha precisato che laddove manchino lesioni della salute, i pregiudizi eventualmente arrecati a un altro valore o interesse costituzionalmente tutelato andranno valutati e accertati in assenza di qualsiasi automatismo.

Essi andranno poi considerati “sotto il medesimo, duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato”.

 

 

 

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