Una sentenza della CTR del Lazio ha fornito precisazioni circa la mancata notifica del prodromico avviso di pagamento della cartella Equitalia

Secondo la sentenza n. 6323/2017, depositata dalla 17esima sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la mancata notifica del prodromico avviso di pagamento rende inefficace la cartella notificata all’avvocato in relazione alla “quota associati” da versare al consiglio nazionale forense.
Secondo la CTR del Lazio, infatti, l’iscrizione deve indicare specie ed esecutività del ruolo, codice fiscale del contribuente e il riferimento all’eventuale accertamento precedente.
In base a quanto enunciato, il collegio ha rigettato l’appello del Consiglio nazionale forense.

Nel caso di specie, una cartella di pagamento era stata notificata a un avvocato da parte di Equitalia avendo a oggetto la “quota associati”.

Secondo il legale, la cartella era viziata per diversi aspetti.
Tra questi, vi era l’illegittimità della quota chiesta all’iscritto. Ebbene, la costituzione in giudizio del CNF non è servita. La commissione regionale ha infatti rigettato il gravame.
Infatti, l’articolo 12, comma 3, del dpr 602/73 dispone che le singole iscrizioni a ruolo devono indicare gli elementi in base ai quali sono state effettuate.
Ciò significa che devono essere specificati “codice fiscale del contribuente, specie del ruolo, data in cui quest’ultimo diviene esecutivo, il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento e la data di notifica o, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa”.
In assenza di queste indicazioni l’iscrizione va considerata nulla.
Pertanto, secondo la Commissione non è chiara la ragione per la quale la cartella in questione “si preoccuperebbe di citare l’avviso di pagamento ove quest’ultimo non sia atto prodromico”.
Ne consegue che, se l’atto di pagamento non è prodromico “diviene logico chiedersi il perché della sua citazione in cartella di pagamento e, ancor prima, della sua emissione, trattandosi di attività informativa del tutto irrilevante per il contribuente”.
Se invece l’atto è prodromico, “deve essere citato puntualmente ed esaustivamente in cartella di pagamento come atto presupposto cui fare riferimento”.
L’ipotesi non si è verificata nel caso in esame. L’appello del Consiglio Nazionale Forense va, pertanto, rigettato.
Questo in quanto la mancata notifica del prodromico avviso di pagamento rende nulla la cartella.
 
 
 
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