Per poter trascrivere il matrimonio celebrato in pericolo di vita, secondo una sentenza della Cassazione, occorre accertare che vi sia stato il pieno consenso

È legittimo effettuare la trascrizione di un matrimonio contratto in pericolo di vita? A questa domanda ha risposto una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 5894/2018, che si è occupata proprio di un matrimonio celebrato in ‘fin di vita’ presso la cappella dell’ospedale, seguito poi dalla successiva morte dello sposo.

Ebbene, la neo-sposa aveva richiesto da sola la trascrizione del matrimonio.

La trascrizione era stata dapprima rifiutata dall’Ufficiale di stato civile ma poi effettuata su ordine del Tribunale.

Tuttavia, alla trascrizione del matrimonio contratto dal familiare, ora deceduto, mentre era in pericolo di vita, si era opposto il fratello.

Questi ne chiedeva l’annullamento immediato.

La sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che nell’ipotesi di trascrizione del matrimonio concordatario effettuata dall’Ufficiale di stato civile su ordine del Tribunale adito con ricorso di uno solo degli sposi in sede di procedimento camerale ai sensi degli artt. 95 e 96 del dpr n.396/2000, il soggetto che si ritenga leso da tale trascrizione, possa agire con l’azione ordinaria di cognizione di cui all’art.16 della legge n.847/1929.

Quest’ultima è volta all’accertamento della nullità della trascrizione stessa. Ciò in quanto si assume che questa sia avvenuta in mancanza di un consenso integro, espresso o tacito del coniuge defunto.

Questo va accertato con riguardo al momento in cui fu formulata la richiesta di trascrizione del matrimonio all’Ufficiale di stato civile.

Ciò comporta, pertanto, che debbano essere effettuati degli accertamenti dettagliati in merito all’esistenza, integrità e pienezza del consenso dello sposo defunto alla trascrizione, sussistente al momento e con riguardo alla richiesta unilaterale del coniuge.

Questo potrà avvenire per mezzo della prova di dichiarazioni del medesimo tali da esprimere in modo serio e univoco la consapevolezza e la non opposizione dello stesso agli effetti civili del matrimonio contratto in pericolo di vita.

 

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