Dei danni conseguenti al mancato pagamento di somme dovute a titolo di Irpef per errata compilazione del modello F24, la banca è responsabile se non informa subito il cliente della mancata esecuzione dell’operazione 

La vicenda

L’esponente aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma una Banca, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguiti all’omessa comunicazione dell’esito negativo del pagamento di somme dovute a titolo di Irpef, mediante modulo F24 non compilato correttamente.

A detta dell’attore l’istituto di credito doveva ritenersi responsabile sia con riferimento alla disciplina del mandato, sia con riferimento al rapporto di conto corrente e ai conseguenti obblighi informativi.

Ma in primo grado, l’adito Giudice di Pace respingeva l’istanza, attribuendo all’attore la responsabilità esclusiva in ordine all’errata compilazione del modello F24.

Stesso risultato in appello.

La condotta negligente del cliente sotto il profilo dell’errata compilazione del modulo citato, esonerava la convenuta da qualsiasi responsabilità; peraltro la banca aveva assolto i propri onere informativi con l’annotazione dello storno del pagamento e la successiva comunicazione dell’estratto conto dell’ultimo trimestre.

La vicenda è finita in Cassazione e, decisa dai giudici della Prima Sezione Civile (n. 20640/2019), i quali hanno ribaltato completamente l’esito del processo di merito, accogliendo il ricorso del cliente.

“L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscono il necessario completamento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o idoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico”.

Se pur quindi, il ricorrente aveva errato nel compilare il modulo, non completandolo integralmente, ed anche ammesso che la banca mandataria non fosse tenuta a rilevare tale circostanza nel momento preciso in cui ha accettato di eseguire l’operazione e con essa il conferimento del mandato di pagamento, trovano applicazione i principi generali che governano il contratto di mandato, quanto alla responsabilità della banca, successivamente alla constatata impossibilità di procedere all’esecuzione dell’operazione, a suo stesso dire emersa certamente poco dopo.

Il riferimento normativo

Ed invero, l’art. 1170 c.c., impone al mandatario di adempiere ai propri obblighi con la diligenza del buon padre di famiglia; il secondo comma poi, lo obbliga ad informare il mandante delle circostanze sopravvenute che incidano sul mandato ed infine, ai sensi dell’art. 1856 c.c., la banca risponde secondo le regole del mandato quanto agli incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.

In conclusione, a detta degli Ermellini, era evidente che la banca mandataria avrebbe dovuto quantomeno e senza indugio, informare il proprio cliente circa la mancata esecuzione dell’operazione che le era stata affidata.

Il ricorso è stato, perciò, accolto e cassata la decisione impugnata con rinvio al giudice competente che dovrà ora stabilire se e quali pregiudizi siano stati determinati dal ritardo fra il momento di accertata impossibilità di esecuzione dell’operazione e la data di effettiva comunicazione al cliente della mancata esecuzione del mandato mediate invio dell’estratto conto.

La redazione giuridica

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