A fronte della nullità del matrimonio da parte della chiesa e successivamente in sede civile, anche le statuizioni economiche non possono resistere

Qualora il Tribunale ecclesiastico dichiari la nullità del matrimonio concordatario, tutti i vincolo tra i coniugi devono ritenersi sciolti. Tra questi anche l’obbligo dell’assegno di mantenimento, che viene meno anche laddove la sentenza di separazione sia passata in giudicato.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11553/2018. Gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato da un uomo del beneventano che aveva chiesto la revoca del mensile da 250 euro versato alla ex moglie. L’obbligo era stato stabilito in fase di separazione dopo l’annullamento religioso e civile del matrimonio.

La richiesta era stata accordata dal Tribunale di prime cure ma successivamente respinta dalla Corte territoriale di Napoli su reclamo proposto dalla donna. Il Giudice d’appello aveva infatti ritenuto che la dichiarazione di nullità del matrimonio non potesse “determinare il venir meno del diritto alla percezione dell’assegno”.

La vicenda è quindi approdata davanti alla Suprema Corte, che ha ribaltato nuovamente la decisione di secondo grado.

Per i Giudici di Piazza Cavour, una volta dichiarata l’invalidità originaria del matrimonio in chiesa viene meno anche il presupposto per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento.

La separazione, infatti, è solo una “sospensione dei doveri di natura personale”  di fedeltà, convivenza e collaborazione. Gli aspetti di natura patrimoniale, invece, permangono. Ma a fronte dell’annullamento del matrimonio da parte della chiesa e successivamente in sede civile, anche le statuizioni economiche, tra cui ,’assegno di mantenimento, non possono resistere.

Nella pronuncia in questione, quindi, la Cassazione fissa una sostanziale differenza tra assegno di mantenimento e assegno di divorzio. Il primo presume la vigenza del matrimonio; il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva quindi la sua efficacia e la sua pienezza.

Con il divorzio, invece, il rapporto patrimoniale si estingue: l’assegno, trova il suo fondamento in un dovere di ‘solidarietà economica’ tra ex coniugi ‘quali persone singole’, e a tutela del più debole.

 

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