Per il Tribunale di La Spezia le cifre indebitamente percepite dall’ex coniuge che contrae nuove nozze devono essere restituite

L’ex coniuge che decide di risposarsi perde il diritto all’assegno di divorzio. Come chiarisce l’art. 5, comma 10, della legge n. 898/1970, “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze”.

In tal caso le eventuali somme percepite indebitamente dopo la celebrazione del nuovo matrimonio devono essere restituite con gli interessi. E’ quanto ha chiarito il Tribunale di La Spezia con un’ordinanza del 20 giugno 2018.

I Giudici del capoluogo di provincia ligure si sono pronunciati sulla causa promossa da uomo nei confronti della ex moglie. L’attore, in particolare, chiedeva la restituzioni di oltre 36mila euro percepiti dalla donna a titolo di assegno divorzile.

L’ex marito, infatti, era stato tenuto completamente all’oscuro delle nuove contratte dalla convenuta.

L’assegno, quindi, continuava ad essere corrisposto mediante il disposto pagamento diretto da parte del datore di lavoro del ricorrente. L’uomo era venuto a conoscenza delle nuove nozze solamente dopo alcuni anni, in seguito a una verifica effettuata presso il Comune di residenza.

Il Tribunale con un primo decreto aveva quindi revocato l’obbligo dell’uomo di corrispondere l’assegno divorzile. Una revoca retroattiva alla data in cui la donna ha contratto le nuove nozze. I Giudici hanno infatti specificato che con il nuovo matrimonio, la decadenza dal diritto a ricevere l’assegno divorzile opera automaticamente. I doveri di solidarietà morale ed economica si trasferiscono in capo al nuovo coniuge.

Nel caso in esame, secondo il Tribunale, tutte le somme incontestatamente percepite dalla ex dopo tale data dovevano ritenersi corrisposte in assenza di titolo. Esse costituivano oggetto di indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 del codice civile. Come tali, quindi, e tenendo conto della mala fede della donna, dovevano essere restituite al ricorrente con l’aggiunta degli interessi nella misura di legge.

 

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