Omessa esecuzione di intervento salvavita chirurgico e decesso del paziente (Corte Appello Napoli, Sentenza n.  4274/2022 pubblicata il 14/10/2022 RG 5093/2017).

Omessa esecuzione di intervento salvavita è quanto dedotto e contestato nel giudizio di merito.

L’erede del paziente deceduto cita a giudizio la Struttura ospedaliera per sentirla dichiarare responsabile della morte del proprio congiunto, causata dall’omessa tempestiva esecuzione di un intervento chirurgico salvavita in presenza di un grave shock emorragico e  condannarla  al pagamento  della complessiva somma di euro 160.000,00.

In particolare, il paziente veniva ricoverato presso la Divisione di Chirurgia Generale per     episodi di epigastralgia accompagnati da vomito ematico;

–           sottoposto agli esami di routine e ad una EGDS gli fu somministrata una terapia farmacologica, inidonea però a fronteggiare le diffuse microlesioni con coaguli di grosse e medie dimensioni ed alla emorragia duodenale;

–           soltanto dopo alcuni giorni i Medici decidevano di intervenire senza, però, riuscire ad arrestare lo shock emorragico in atto, che poche ore dopo causava il decesso.   

In sintesi, parte attrice deduce che la morte sia connessa eziologicamente alla condotta omissiva e non tempestiva dei Sanitari.

Il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e la decisione viene impugnata in Appello.

L’appellante censura la decisione di primo grado laddove ha negato la responsabilità contrattuale della Struttura dichiarando insussistente il nesso causale tra la condotta e l’evento lesivo.

Più precisamente, l’appellante deduce l’erroneità della decisione poiché non ha tenuto conto che nel caso di responsabilità per inadempimento contrattuale è i l debitore a dovere fornire la prova di avere correttamente adempiuto la propria obbligazione sanitaria.

Invero, nel concreto, la Struttura convenuta ha eccepito che l’operato dei sanitari era stato puntuale ed eseguito nel rispetto delle leges artis e delle linee guida. Tali deduzioni difensive hanno trovato pieno riscontro nella CTU.

I Consulenti hanno escluso la riferibilità causale della omessa esecuzione di intervento salvifico  alla condotta dei  sanitari, ergo ricadeva in capo al danneggiato dimostrare che le leges artis non erano state correttamente seguite, dimostrando che il ritardo per la omessa esecuzione di intervento salvavita fosse la causa della morte del paziente.

L’appellante non ha allegato, né provato che le linee guida non siano state rispettate, né indicato quelle che, al contrario, avrebbero dovuto essere adottate.

Non rileva il fatto che la prestazione fosse di facile esecuzione, o viceversa che fosse di particolare difficoltà.

La CTU ha ben chiarito che “ non emergono elementi di colpa professionale in quanto si ritiene, con fondato convincimento, che l’evoluzione fatale sia estranea ad azioni omissive o commissive da parte dei sanitari curanti e sia piuttosto legata alla particolare gravità del caso, aggravata dalla comorbidità maggiore, rappresentata dalla complicanza pancreatica obiettiva al tavolo operatorio, non accertabile in base ai dati di laboratorio disponibili al momento del ricovero, né individuabile con le previste metodiche utilizzate per la gestione in fase acuta dei pazienti con emorragie digestiva alta….[….]…..le linee guida vigenti nell’anno 2000 prevedevano un algoritmo sequenziale che includeva in primis l’attuazione della terapia farmacologica (inibitori di pompa protonica e liquidi integranti il volume ematico) e l’esecuzione contestuale di uno o più EGDS con l’esecuzione, ove possibile dell’emostasi con adrenalina; solo in caso di fallimento seguiva l’intervento chirurgico di gastrectomia. Tale sequenza terapeutica: farmacologica endoscopica chirurgica, appare sostanzialmente rispettata dai sanitari”.

Conclusivamente, secondo il criterio del più probabile che non, non risultano elementi tali da potere affermare che un diverso operato, avrebbe consentito di conseguire un diverso risultato ed evitato il decesso del paziente.

L’appello viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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