Condannato in secondo grado perché passa al casello nella corsia per Viacard, pur non avendo la carta. La sentenza d’Appello del Tribunale di Roma.

Un uomo passa al casello nella corsia per Viacard, ma non ha l’abbonamento al pedaggio autostradale. Così facendo, l’uomo riesce ad evitare il pagamento. Il caso è stato esaminato dai giudici d’Appello che hanno colto l’occasione per fare delle interessanti precisazioni.
Con la sentenza numero 1592 dell’11 aprile 2017, la Corte d’appello di Roma è intervenuta in materia di “truffa”, ex art. 640 c.p. e “insolvenza fraudolenta”, ex art. 641 c.p., in ambito di circolazione stradale.

Il caso

La persona in questione, condannata per truffa ex art. 640 c.p., in più di un’occasione aveva evitato il pagamento del pedaggio autostradale, ricorrendo alla corsia riservata ai possessori di Viacard. Tale comportamento ha indotto la Società Autostrade in errore, procurando all’uomo un ingiusto profitto, derivante dalle somme non pagate all’ente.
Ritenuta ingiusta la sentenza di condanna di primo grado, l’uomo ha adito la Corte d’appello nella speranza di una pronuncia in suo favore. Di fatto, l’uomo si è difeso sostenendo che il suo comportamento rientrasse nella fattispecie delle violazioni amministrative, ex art. 176 del codice della strada.
Oppure suggeriva alla Corte d’appello un meno grave illecito penale: quello di insolvenza fraudolenta, ex art. 641 c.p. La Corte d’appello ha, invece, ritenuto di dover dare ragione al tribunale di primo grado. Questo perché, a parere dei giudici d’Appello, non c’è l’applicabilità di specie ex art. 176 del Codice della Strada quando un soggetto passa al casello nella corsia per Viacard, pur non avendo la carta.

La truffa

La disposizione, infatti, si applica a “chiunque ponga in essere qualsiasi atto al fine di eludere in tutto o in parte il pagamento del pedaggio autostradale” e non depenalizza il reato di insolvenza fraudolenta. Questo si configura, quindi, ogni qual volta all’inadempimento dell’obbligazione si aggiungano elementi costitutivi del predetto delitto.
Secondo la Corte d’appello, dunque, la condotta contestata all’imputato, in primo grado, era stata ricondotta alla fattispecie della “truffa”, perché si era tenuto conto della volontà di porre in essere artifizi e raggiri, per evitare di corrispondere la cifra dovuta al pedaggio autostradale.
L’uomo, infatti, non si era limitato ad usare la corsia riservatagli e a porre il problema, un volta al casello, di una sua impossibilità di  pagare. Ma aveva usato la corsia riservata ai possessori di Viacard, inducendo in errore la Società Autostrade, che aveva consentito il passaggio del mezzo. Per tanto, i giudici d’Appello, hanno confermato la condanna dell’uomo per truffa.
 
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