Ammissibile la CTP prodotta in appello, ma comunque respinto il ricorso del motociclista caduto a causa della pavimentazione scivolosa del garage

Mentre stava uscendo dal garage del Condominio, alla guida del suo ciclomotore, era caduto rovinosamente a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla polvere, terra e sporcizia depositatasi nel tempo e non pulita.

L’uomo aveva quindi convenuto in giudizio il Condominio al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro.

Istruita la causa ed espletata la CTU medico-legale il Tribunale aveva rigettato la domanda attorea ritenendo non sufficientemente provato il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi ove questa era avvenuta. In secondo grado, l’appellante aveva lamentato l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, producendo una consulenza tecnica di parte, redatta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, relativa alla inidoneità della pavimentazione del garage a garantire una adeguata aderenza dei veicoli al suolo.

La Corte d’Appello però aveva rigettato il ricorso dichiarando tardiva ed inammissibile, ai sensi dell’art. 345 co. 3 c.p.c., la produzione della perizia e ritenendo non provato, al pari di quanto rilevato dal Giudice di prime cure, il nesso causale tra danno ed evento.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il danneggiato contestava al Collegio distrettuale di avere errato nel ritenere la perizia di parte un documento nuovo, non ammissibile, per la prima volta, in appello, poiché la consulenza tecnica di parte sarebbe un mero atto difensivo a contenuto tecnico, come tale non sottoposto alle preclusioni di cui all’art. 345 co. 3 c.p.c.

Il ricorrente, inoltre, eccepiva che la Corte di merito, sulla base della perizia, avrebbe potuto mutare la sua valutazione sull’esistenza del nesso di causalità, requisito necessario per ammettere il diritto dell’esponente al risarcimento dei danni patiti nel sinistro.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 14469/2021, hanno considerato il ricorso inammissibile, pur ritenendo di correggere la motivazione della Corte d’appello dove aveva ritenuto tardiva la produzione della consulenza tecnica di parte.

La consulenza tecnica di parte – hanno chiarito dal Palazzaccio – costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello. La natura tecnica del documento, infatti, non vale ad alterarne la natura che resta quella di atto difensivo.

Ciò detto, il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi della sentenza.

La Corte territoriale aveva ritenuto, sulla base dell’interrogatorio formale reso dallo stesso ricorrente, che la caduta fosse da addebitarsi anche a causa dell’imperizia nell’utilizzo dello scooter. Sulla base delle stesse dichiarazioni dei testimoni la Corte aveva ritenuto anche che l’uomo fosse a conoscenza sia dello stato dei luoghi e della particolare pavimentazione che della possibile presenza di detriti. Tali rationes decidendi non erano state impugnate dal ricorrente e risultava, comunque, irrilevante la perizia di parte relativa allo stato dei luoghi dove si era verificata la caduta; stato dei luoghi peraltro già esaminato dalla Corte d’Appello.

La redazione giuridica

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