Il destinatario dell’atto di precetto che cambia la propria residenza si pone consapevolmente nella condizione di non venire a conoscenza dell’atto; l’efficacia interruttiva deve pertanto, ritenersi realizzata al momento della notifica al suo indirizzo conosciuto

La vicenda

In primo grado, il tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione proposta dal debitore contro l’esecuzione intrapresa con atto di pignoramento presso terzi dal proprio creditore, sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del giudice del lavoro che l’aveva condannata al pagamento della somma di Euro 25.992,51 oltre accessori di legge in favore di quest’ultimo.

L’opponente lamentava di non essere mai venuta a conoscenza dell’atto di precetto, perché residente in altro luogo rispetto a quello indicato nei registri anagrafici.

Proposto l’appello, la Corte distrettuale respingeva il gravame ritenendo che l’efficacia interruttiva dell’atto di precetto, quale atto recettizio, si verifica nel momento in cui l’atto perviene a conoscenza del destinatario ovvero al suo indirizzo, reputandosi conosciuto se quest’ultimo non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne avuto conoscenza.

Ebbene, nel caso in esame, la notifica del precetto, era stata effettuata all’indirizzo della ricorrente quale risultante dai registri anagrafici; in questo modo il creditore aveva posto in essere atti concreti di esercizio del diritto manifestando una volontà non abdicativa e, interrompendo così, la prescrizione.

Gravava, invece, sulla debitrice dimostrare ai sensi dell’art. 1335 c.c., di non essere venuta a conoscenza di tali atti senza sua colpa.

Ed invero, a detta della corte bolognese la diversa residenza di fatto rispetto a quella anagrafica non poteva qualificarsi certo come condotta incolpevole di quest’ultima, che così facendo si era posta consapevolmente nella condizione di non venire a conoscenza dell’atto e di mantenere una situazione difforme da quella ufficiale risultante dai registri anagrafici.

La sentenza della corte d’appello di Bologna è stata confermata dai giudici della Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 20070/2019) perché conforme al dettato contenuto negli artt. 140 e 143 c.p.c.

Nella specie, a detta degli Ermellini, la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione del principio stabilito dall’art. 1335 c.c., sulla presunzione di conoscenza dell’atto unilaterale che giunge all’indirizzo del destinatario.

Sotto altro profilo, la decisione impugnata era corretta per aver individuato la colpa del destinatario per aver mantenuto la propria residenza anagrafica nonostante avesse trasferito quella di fatto in un altro luogo e mettendosi perciò nella condizione di non venire a conoscenza dell’atto in questione.

La redazione giuridica

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