Pubblicata nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale, la riforma dei giudici di pace è entrata ufficialmente in vigore il 15 agosto scorso

È entrata in vigore ufficialmente il 15 agosto scorso la riforma dei giudici di pace.
Tra le varie novità che introduce, la riforma dei giudici di pace provvederà a definire lo status del “giudice onorario di pace” e, più in generale, a introdurre uno statuto unico della magistratura onoraria.
Questo consentirà di disciplinare diversi aspetti, quali il conferimento degli incarichi, tirocini, incompatibilità, indennità e durata.
Ma quello che è importante segnalare in merito alla riforma dei giudici di pace è che il decreto legislativo n. 116/2017, amplia notevolmente le competenze dei giudici onorari – peraltro oggetto delle incessanti polemiche dell’intera categoria – dettando una disciplina transitoria per i giudici già in servizio e i procedimenti già assegnati.

Ma cosa prevede nel dettaglio la riforma approvata?

Innanzitutto, questa detta una disciplina omogenea relativamente alle modalità di conferimento dell’incarico ai magistrati onorari. Tali incarichi avranno una durata temporanea limitata che, una volta a regime, non potrà superare i due quadrienni, con necessità di conferma dopo il primo.
Il decimo capo del decreto è poi dedicato all’ampliamento delle competenze dell’ufficio del giudice di pace, con espressa delega di nuove competenze in materia civile.
Tra queste rilevano le cause riguardanti le liti in materia di condominio; i beni mobili di valore non superiore a 30mila euro; il pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50mila euro; espropriazione forzata di cose mobili; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50mila euro; i pignoramenti mobiliari; l’usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30mila euro e altri.
La riforma è entrata in vigore il 15 di agosto, ma tempistiche differenti sono state stabilite per l’aumento delle competenze.
Questo, infatti, si avrà a partire dal 31 ottobre 2021, “cioè da quando i nuovi giudici onorari immessi secondo le disposizioni del presente decreto avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all’interno dell’ufficio per il processo”.
Infine, nella riforma dei giudici di pace è previsto uno “specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma e per i procedimenti civili e penali assegnati e assegnabili ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto”.
 
 
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