La donna, affetta da un melanoma coroideale all’occhio destro aveva chiesto l’autorizzazione prevista dalla legge per determinate prestazioni specialistiche non fruibili adeguatamente nel nostro Paese ricevendo risposta negativa dall’Azienda sanitaria

Si era recata presso un centro specialistico oncologico di Losanna, in Svizzera, per  rimuovere un melanoma della coroide all’occhio destro. Un intervento urgente, come evidenziato dalla crescita del melanoma di circa il 20 per cento nell’arco di un solo mese. Ricoverata a gennaio 2015, la paziente, una donna genovese, si era quindi sottoposta a un trattamento conservativo mediante irradiazione di fasci di protoni.

Nonostante avesse richiesto l’autorizzazione prevista dalla legge, a operazione effettuata la donna si era vista negare dall’Asl 3 di Genova la richiesta di rimborso della prestazione. Di qui il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e la battaglia legale che si è conclusa nelle scorse ore con la pronuncia dei giudici a favore della paziente, cui l’Azienda sanitaria dovrà pertanto rifondere i costi

La legge italiana prevede infatti dei tempi massimi di attesa per le prestazioni fruibili presso centri di altissima specializzazione precisando però che le prestazioni per le quali non è indicato alcun tempo di attesa sono quelle non ottenibili adeguatamente in Italia in quanto richiedenti specifiche professionalità o procedure tecniche o curative non praticate sul territorio nazionale.

Il TAR ha chiarito che la concreta possibilità di usufruire di cure all’estero è soggetta ad autorizzazione sulla base di un parere del centro regionale sottolineando come sia possibile prescindere da tale autorizzazione per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza.

Nel caso in questione  giudici hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni della donna che ha spiegato di avere chiesto, prima di sottoporsi all’intervento, la necessaria autorizzazione ma di non aver potuto attendere la determinazione dell’autorizzazione in virtù della situazione di urgenza.  Per il Tribunale la signora “trattandosi di una prestazione non erogabile dal servizio sanitario nazionale ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’intervento”.

 

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