La Corte di Cassazione ha stabilito che pur prescindendo dall’accertamento di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, il risarcimento spetta solo al passeggero che provi di aver subito un danno a seguito di sinistri verificatisi quando era trasportato

In tema di circolazione stradale il passeggero gode di una particolare tutela da parte della normativa vigente; in particolare, l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private dispone, tra l’altro, che in caso di sinistri stradali dovuti a caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 10410 del 20 maggio 2016 ha tuttavia stabilito il principio in base al quale il terzo trasportato ha l’onere di provare di aver subito un danno in dipendenza del trasporto.

I giudici si sono espressi in merito al contenzioso tra un passeggero – una donna che assumeva di aver subito lesioni personali a seguito di un sinistro stradale che vedeva coinvolta l’autovettura a bordo della quale viaggiava come terzo trasportato e che produceva a riprova dell’accaduto il modulo CID sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti – e la compagnia di assicurazioni del veicolo stesso, che eccepiva che, in base quanto emergeva dal verbale della Polizia stradale intervenuta, l’incidente era avvenuto quando il danneggiato era già sceso dalla vettura. In base al tale verbale c’era stato un diverbio tra i due conducenti iniziato sulla strada statale e proseguito in una piazzola di sosta; tra i due era scaturita una discussione animata durante la quale il conducente della macchina della trasportata “si era armato di un tubo di plastica”, provocando la reazione dell’altro conducente “il quale, irato, aveva azionato volontariamente la retromarcia, collidendo con l’altra vettura”. La trasportata, che secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine era scesa, “aveva subito lesioni e il conducente dell’altra vettura si era dato alla fuga”.

La perizia svolta dal medico legale non è stata dirimente; il consulente, infatti, aveva ritenuto le ferite compatibili con entrambe le dinamiche, sia che la trasportata fosse già scesa dalla vettura, sia che invece fosse ancora a bordo e si apprestasse a scendere.

Sia in primo che in secondo grado di giudizio la domanda della passeggera era stata rigettata per carenza di prova in merito all’effettiva presenza del danneggiato a bordo del veicolo al momento del sinistro. La Cassazione ha ribadito tali decisioni stabilendo che “la posizione di favore attribuita al trasportato di poter prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro consente al trasportato/attore di non fornire la prova delle modalità con cui si è svolto il sinistro rispetto alle responsabilità dei conducenti. Ma, certamente, non lo esonera dal fornire la prova principe della sua azione, che è quella di aver subito un danno a seguito di un sinistro verificatosi quando era trasportato”

I giudici hanno stabilito, nel caso di specie, che non può essere dato alcun rilievo al modulo CID, nonostante la sua produzione in giudizio, poiché “il documento, oltre a non generare una presunzione di responsabilità iuris tantum nei confronti dell’assicurazione (S.U. n.10311 del 2006), risultava sottoscritto anche da soggetto che, essendo restato estraneo al processo, non aveva potuto riconoscere la firma”. Inoltre, rimarca la sentenza, nel verbale della polizia stradale non si faceva alcun riferimento al documento in questione. E ancora si evidenzia la mancanza di decisività del CID con riferimento alla questione controversa sul “se” la trasportata era tale al momento del sinistro, anche perché dallo stesso non emergerebbe una analitica descrizione delle modalità del sinistro, men che meno in merito alla presenza del danneggiato a bordo dell’autovettura. Nel modulo, infatti, vengono riportati esclusivamente la descrizione grafica del sinistro e il punto d’urto delle due vetture, ma non viene fatto alcun cenno alle lesioni della trasportata, “se non per risultare indicata, nella corrispondente parte del modulo, come passeggera ferita, trasportata al pronto soccorso”.

 

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