Se si ricevono soccorsi in ritardo a lavoro, il dipendente può ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale? La sentenza della Corte di Cassazione.

Se ci si sente male e si ricevono soccorsi in ritardo a lavoro, si può ottenere anche il risarcimento del danno non patrimoniale? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26751/2017, ha stabilito di sì.

La vicenda

Un lavoratore, dopo un diverbio col datore di lavoro, è stato colto da infarto. Il datore di lavoro si è opposto alla chiamata dell’ambulanza, così sono arrivati i soccorsi in ritardo a lavoro.
Il lavoratore si è quindi rivolto al tribunale chiedendo il risarcimento del danno biologico derivato dalle conseguenze dell’infarto dovute al ritardo nei soccorsi. Inoltre, il dipendente richiedeva anche il risarcimento del danno alla dignità personale, perché il datore di lavoro, con il rifiuto di chiamare i soccorsi, lo aveva trattato come un bugiardo di fronte ai colleghi.
In primo grado, al lavoratore veniva riconosciuto il danno da lesione della dignità personale, e rifiutato il risarcimento del danno biologico. Questo perché le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio non avevano evidenziato un nesso causalità, nemmeno concorrente, tra il ritardo nei soccorsi e le conseguenze del malore da cui il lavoratore era stato colto.
In secondo grado, la Corte d’appello riformava parzialmente la sentenza, riconoscendo e liquidando anche il danno biologico. Secondo la Corte Territoriale, infatti, era provato il nesso di causalità tra il danno subito e il ritardo nei soccorsi, causato dalla condotta ostruzionistica del datore in concorso con quella di un altro dipendente.
Il datore di lavoro si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione.

La sentenza della Corte di Cassazione

La suprema Corte ha quindi dato ragione alla Corte d’appello.
Secondo la Suprema Corte, il ritardo nel soccorso era ascrivibile non solo al datore di lavoro ma anche ad un altro dipendente della società, che ritardava la chiamata dell’ambulanza. Pertanto, il datore doveva ritenersi responsabile ai sensi dell’art. 2049 c.c. per il fatto colposo commesso dal lavoratore che aveva agito in concorso.
Per questo, La Cassazione confermava la condanna del datore di lavoro al pagamento del danno biologico e non patrimoniale.
 
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