Respinto il ricorso di un uomo condannato per furto sulla base dei fotogrammi estratti dalle videoregistrazioni effettuate dalle telecamere di sicurezza di un centro commerciale

Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicché i fotogrammi estrapolati da detti filmati ed inseriti in annotazioni di servizio non possono essere considerati prove illegittimamente acquisite e non ricadono nella sanzione processuale di inutilizzabilità. Lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza n. 13799/2020 pronunciandosi sul ricorso presentato da un uomo condannato per furto pluriaggravato di una bicicletta, mediante forzatura della catena.

Secondo la ricostruzione dei fatti accertata dai giudici di merito, l’imputato era stato riconosciuto autore del furto di una bicicletta, in quanto ripreso a bordo di un’autovettura, recante segni particolari (portapacchi, specchietto retrovisore sinistro mancante e paraurti di tinta differente dal resto della carrozzeria), ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del centro commerciale ove era stato consumato il furto, e a bordo della quale, inoltre, era stato fermato un paio di mesi prima in possesso di un ciclomotore rubato.

Nel ricorrere per cassazione l’imputato lamentava l’inutilizzabilità dell’acquisizione dei filmati dell’impianto di videosorveglianza del centro commerciale, estratti senza le garanzie previste dall’art. 254 bis del codice di procedura penale in materia di sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il motivo del ricorso manifestamente infondato.

Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, non è applicabile l’invocato art. 254 bis cod. proc. pen., in quanto l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico (nella specie: floppy disk) non costituisce accertamento tecnico irripetibile. Ciò anche dopo l’entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo per la polizia giudiziaria di rispettare determinati protocolli di comportamento, senza prevedere alcuna sanzione processuale in caso di mancata loro adozione, potendone derivare, invece, eventualmente, effetti sull’attendibilità della prova rappresentata dall’accertamento eseguito.

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