I termini di decadenza dei contributi degli avvocati non sono stabiliti dall’art. 25 D. Lgs. 46/1999, che si riferisce esplicitamente agli enti pubblici.

I termini di decadenza dei contributi degli avvocati hanno una data diversa, perché la Cassa Forense è un ente di diritto privato? La scadenza per gli enti previdenziali di diritto pubblico è il 31 dicembre dell’anno successivo al termine fissato per il versamento per i contributi non versati.
Anche il Tribunale di Milano, tra gli altri, con sentenza del 2 ottobre 2015, n. 2345, ha affermato che l’art. 25 D. Lgs. 46/1999 si riferisce esplicitamente agli enti pubblici previdenziali, tra i quali non rientra la Cassa Forense, che è invece un ente di diritto privato.
Nel dettaglio però, la Cassa svolge una funzione pubblica, pur essendo un ente di diritto privato. L’art. 25 in questione individua i destinatari della specifica disciplina negli “enti pubblici previdenziali”, sostenendo che, però, non si può prescindere dalla valutazione circa la natura dell’ente.

La Cassa Forense

Tuttavia, la personalità giuridica attribuita dall’ordinamento è marginale, dovendosi dare maggior risalto alla finalità sostanzialmente pubblica dell’attività espletata dall’ente. Privatizzata con il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 la Cassa è stata riformata della riscossione tramite i ruoli esattoriali, nel 1999, usando i termini “enti pubblici previdenziali”.
L’intento del legislatore è stato quello di equiparare la Cassa forense, nella sostanza, ad un ente pubblico, ovviamente quanto alla sua funzione. I termini per l’iscrizione a ruolo degli accertamenti contributivi, la riscossione a ruolo dei contributi non versati, oltre a interessi e sanzioni, devono avvenire previo accertamento da parte dell’Ente.

I termini della cassa forense

Ciò alla luce dell’art. 12 del regolamento delle sanzioni della Cassa Forense. Pertanto, la Cassa, per i termini di decadenza dei contributi degli avvocati rispetta i termini previsti dall’art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999. Ma non vi è vincolata poiché, di fatto, iscrive a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’accertamento definitivo e, per l’effetto, il termine previsto dall’art. 25 del D.lgs. 46/1999 risulta in tal modo rispettato.
La stessa Cassazione ha affermato che nulla impedisce all’ente previdenziale di astenersi dall’iscrizione a ruolo, che gli dà la facoltà diretta dell’esecuzione, e di agire in giudizio per procurarsi appunto un titolo esecutivo giudiziale.
Invece, laddove si ritenga che la decadenza di cui all’art. 25 rivesta natura esclusivamente procedimentale, essa non inciderà sul merito della pretesa contributiva dell’ente previdenziale.

In caso di ricorso

Il profilo processuale implica una serie di accertamenti. Se il ricorrente  si limiterà ad eccepire la decadenza senza alcuna censura sul merito della pretesa, il risultato sarà uno. Al giudice, infatti, non residuerà alternativa, in difetto di una domanda riconvenzionale da parte dell’ente previdenziale, se non quella di dichiarare l’inefficacia della cartella e dell’iscrizione a ruolo.
Qualora, invece, la parte ricorrente miri a dimostrare l’insussistenza del credito dell’ente previdenziale, il giudice, pur rilevando l’inefficacia della cartella o dell’avviso, potrà sindacare la fondatezza della pretesa fatta valere con il procedimento di riscossione esattoriale.

La decadenza

Quanto alla decadenza di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999, di recente il legislatore è intervenuto con il d.l. n. 78/10,  e, con l’art. 38 del suddetto decreto, ha sostenuto che “le disposizioni contenute nell’art. 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo tra l’1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall’Ente creditore”.
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