Con i nuovi massimali per Rc auto e natanti, in vigore dall’11 giugno 2017 grazie a un apposito decreto, aumentano le garanzie per gli automobilisti

L’11 giugno scorso sono entrati in vigore i nuovi massimali per Rc auto e natanti, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto del Ministero dello sviluppo economico il 9 giugno 2017.
Con i nuovi massimali per Rc auto e natanti si è proceduto – di fatto – all’adeguamento ai nuovi valori in euro determinati dalla Commissione Europea.
A tal proposito, è bene ricordare che il massimale di un contratto di assicurazione è il limite massimo che la compagnia pagherà per il risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali.
Si tratta anche del limite massimo che la compagnia di assicurazione pagherà per i danni che derivino dal verificarsi dell’evento per il quale è stato stipulato il contratto stesso.
I nuovi valori, dunque, rappresentano la cifra minima che le compagnie assicurative dovranno garantire per risarcire i danni materiali riportati alla vettura o alle persone eventualmente coinvolte nel sinistro.
Ciò è stabilito dal Dlgs. 198 del 6 novembre 2007
È un elemento molto importante, questo.
Perché, se il danno è superiore al massimale indicato nella polizza, la compagnia di assicurazione risarcirà i danneggiati fino alla somma indicata.
Per il resto, però, dovrà rispondere l’assicurato di tasca propria.

Nello specifico, l’entrata in vigore del decreto che ha introdotto i nuovi massimali per Rc auto e natanti decreto ha apportato le seguenti modifiche.

Con il decreto il massimale Rc auto è aumentato a 1,22 milioni di euro per i danni alle cose e a 6,07 milioni di euro per le lesioni fisiche.
In precedenza, però, era rispettivamente di 1 milione e 5 milioni.
Una sostanziale modifica a tutto vantaggio degli automobilisti.
I nuovi massimali vengono applicati sia ai contratti assicurativi in essere sia a quelli da stipularsi o rinnovarsi dopo la data di entrata in vigore dei nuovi valori minimi.
Questi valori resteranno in vigore per i prossimi cinque anni, come previsto dal Dlgs. 198 del 6 novembre 2007.
Ciò impone un aggiornamento automatico ogni cinque anni.
Questo sarà calcolato in base alle variazioni dell’IPCA, l’indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato ai Paesi membri dell’Unione Europea.
I nuovi contratti stipulati o rinnovati dopo la data dell’11 giugno 2017 riporteranno come valori minimi le cifre indicate. Quanto ai contratti già attivi con i massimali precedenti più bassi, si intenderanno automaticamente adeguati ai nuovi valori.
 
 
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