Sarebbe più preciso dire “il più colpevole”, in quanto entrambi lo sono in fatti come quello per cui Vi scrivo e che sarebbero la continuazione del caso già proposto su queste pagine il 19 gennaio 2016 (http://www.responsabilecivile.it/medicina-legale-alla-deriva-ma-i-giudici-lo-sanno/).

Un disastro premiato con una ordinanza di liquidazione dove è ben specificato dal Giudice il gran “pregio” della relazione rivolto ad avallare la liquidazione di ben 240 ore di lavoro, equivalenti a 10 giorni continuativi di lavoro.

Un’occhiata all’ordinanza di liquidazione: il Giudice specifica il ritardo di consegna, ma non dice di quanto e non dice che gli attori dopo tanti MESI di ritardo avevano più volte chiesto la sostituzione in quanto non vi era stata neanche una richiesta di proroga tempestiva da parte del CTU. Qual’è stata la pena di tale ritardo? L’aumento del 30% della liquidazione a motivo della pregiatezza della relazione medico legale.

Adesso passiamo alla consulenza redatta dai due mega consulenti e poi daremo un’occhiata all’altra ordinanza del giudice relativa alla riserva sciolta.

Risulta necessario accedere al link del precedente articolo sul caso (http://www.responsabilecivile.it/medicina-legale-alla-deriva-ma-i-giudici-lo-sanno/) e leggere la bozza di CTU e le nostre note critiche prima di passare alla risposta a queste.

Come si può leggere, il ctu nella bozza afferma che la paziente era deceduta a motivo di una complicanza, la sindrome da rivascolarizzazione, che seppur prevedibile era inevitabile (a motivo delle comorbilità), mentre nella risposta alle note afferma che tale sindrome non ci fosse stata e che, invece, è ipotizzabile che la paziente sia deceduta per “…sopraggiunta insufficienza miocardica connessa a cause ipossico-anossiche cerebrali, in soggetto affetto da vasculopatia cerebrale con ischemia cerebrale cronica (con storia clinica di pregresso episodio di meningo-encefalite, trattato), cardiopatia ipertensiva, nefropatia con insufficienza renale”, e che dunque “Le suddette comorbidità, per gran parte preesistenti al ricovero, presso l’UO di Chirurgia Vascolare del Policlinico di XX, sono da ritenersi responsabili di un grave depauperamento delle condizioni generali del paziente, tale da avere determinato una grave riduzione delle capacità di riserva funzionale e, pertanto, tale da non consentire una risposta alle cure, per quanto le stesse – si ritiene – siano state appropriate al caso”.

Adesso torniamo a quanto sopra considerato.

Il Giudice considera “pregiata” una relazione redatta da due consulenti che dapprima dicono una cosa, poi negano essi stessi quanto detto in precedenza e concludono che non esiste responsabilità in quanto “ipotizzano” altro evento concausale assolutamente prevedibile ed efficiente a produrre l’evento morte.

Se non è per questo motivo allora per la quale?

Forse il Giudice avrà considerato pregiato l’excursus sul consenso informato e la deduzione fatta dalla propria consulente medico legale!

Ma ha valutato bene le conclusioni del CTU che non forniscono alcun mezzo di prova per fare una sentenza basandosi esse solo su di una “ipotesi” che, tra l’altro, non tiene conto della causa vera di morte della sig.ra SC, ossia dei due shock emorragici che hanno “fermato” un cuore non più sano e forte da non tenere una malagestio pre e post operatoria?

Scusatemi ma se continuo ad analizzare la CTU mi viene l’angoscia e quindi preferisco allegare delle note scritte post deposito della ctu e utili all’avvocato per le note conclusionali.

Sono davvero curioso di comprendere il perché il giudice abbia messo a carico di tutte le parti le spese della ctu e ancor di più di quale parte della relazione tecnica si avvarrà per fare la sua sentenza.

Tali fatti mi fanno considerare come sia decisivo che nella nuova legge che il Senato si appresta a partorire sia meglio “esaltata e ricercata” la qualità del perito e del consulente tecnico che sta alla base di una buona sentenza. Amen!

 Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI L’ORDINANZA DI SCIOGLIMENTO RISERVA

SCARICA QUI L’ORDINANZA SULLA LIQUIDAZIONE CTU

SCARICA QUI LA CTU DEFINITIVA EREDI SC

SCARICA QUI LE NOTE CRITICHE CONCLUSIVE ALLA CTU SUL CASO DELLA SIGNORA SC

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