Respinto il ricorso di una donna che chiedeva il ristoro del danno di natura non patrimoniale patito a causa della mancata riliquidazione di prestazione pensionistica in godimento

Con l’ordinanza n. 13708/2020 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di una donna contro il rigetto da parte dei giudici del merito della domanda volta a ottenere il risarcimento del danno causato dal perdurante inadempimento dell’Inps a fronte di sentenza di condanna alla riliquidazione di prestazione pensionistica in godimento.

La ricorrente, nello specifico, aveva esposto di essere stata costretta ad attivare complesse procedure esecutive per recuperare forzosamente quanto di sua spettanza (differenze di ratei pensionistici maturati e non corrisposti) e che il danno di natura non patrimoniale sofferto consisteva nel turbamento interiore e nella sofferenza morale protrattasi per molti anni dal momento dell’acquisizione della consapevolezza di avere pieno diritto alla riliquidazione della prestazione.

La Corte di appello, tuttavia, aveva rilevato che, secondo consolidati principi affermati in sede di legittimità, “il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dall’ingiustizia costituzionalmente qualificata dell’evento di danno, che la lesione deve eccedere una ragionevole soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tale da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un congruo grado di tolleranza e che l’inerzia dell’ente gestore, in relazione alla corresponsione dell’importo corrispondente alla maggiorazione non liquidata, non assurge a intollerabile lesione della dignità umana, in mancanza di prova da parte degli interessati della correlata impossibilità di soddisfare interessi primari”.

Nell’impugnare la pronuncia di secondo grado davanti alla Suprema Corte, la ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, che il Collegio distrettuale avesse sminuito esageratamente la lesione evocata in giudizio fino a ridurla al rango di un mero disagio, laddove, a suo giudizio, quella conseguente all’inottemperanza del giudicato rappresentava la lesione intollerabile di un diritto costituzionalmente qualificato, garantito dall’art. 2 della Costituzione, correlato all’effettività della tutela giurisdizionale.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno evidenziato che in ordine alla esclusione di una lesione risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. (danni non patrimoniali),  il ragionamento seguito dalla Corte territoriale risultava conforme alla elaborazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale è necessario: 1) che l’interesse leso, attinente a diritti inviolabili della persona, sia di rango costituzionale; 2) che sussista una lesione grave, con offesa che superi la soglia minima di tollerabilità; 3) che si tratti di danno non futile, cioè non consistente in meri disagi o fastidi; 4) che vi sia una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non potendo mai ritenersi il danno in re ipsa.

La sentenza del Giudice d’appello si era attenuta tali parametri, dal momento che, per un verso, aveva rilevato che il giudicato adempiuto in ritardo consisteva nella riliquidazione di una pensione pacificamente in godimento e non nell’attribuzione di un trattamento pensionistico a soggetti sprovvisti di redditi previdenziali, sicché non era ipotizzabile presuntivamente alcuna lesione di diritti attinenti al soddisfacimento di bisogni primari della persona, mentre, per altro verso, aveva posto in evidenza la mancanza di allegazione e prova di ricadute della predetta inottemperanza sulla qualità della vita di gravità tale da assurgere a intollerabili lesioni della dignità umana (non potendo considerarsi tali i paterni d’animo e i disagi correlati alla constatazione dell’inerzia dell’ente gestore nella corresponsione dell’importo pensionistico), come tali meritevoli di ristoro ulteriore rispetto agli interessi dovuti per il ritardo.

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