Respinto il ricorso contro l’assoluzione di un uomo che era finito a giudizio per il reato di danneggiamento avendo colpito un’automobile parcheggiata nel cortile lanciando dal balcone una cassetta di plastica

Era stato condannato in primo grado per il reato di danneggiamento. Nello specifico, era accusato di aver colpito un’autovettura parcheggiata in un cortile lanciando dalla propria abitazione una cassetta di plastica. La Corte di appello, tuttavia, aveva ribaltato la decisione del Giudice di prime cure, assolvendo l’imputato, con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, in assenza di dolo.

Nel ricorrere per cassazione, il Procuratore generale presso la Corte di appello chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata per violazione di legge e vizio motivazionale. A suo avviso, infatti, il Collegio territoriale aveva erroneamente valutato le prove e, con motivazione illogica e contraddittoria, aveva escluso che l’imputato, gettando dall’alto la cassetta di plastica utilizzata per riporre la legna, intendesse colpire e danneggiare l’autovettura della parte offesa, con il quale aveva dissapori, o quanto meno avesse accettato il rischio dell’evento.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 21936/2020 ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte rigettando il ricorso.

In particolare, in ordine al denunziato vizio motivazionale, gli Ermellini hanno evidenziato che la Corte di appello si era confrontata con le argomentazioni svolte nella prima decisione, assolvendo l’onere di una motivazione rafforzata, in ossequio ad un principio ribadito anche di recente dalle Sezioni unite della Cassazione, secondo il quale il giudice di appello “è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado”.

Nel caso in esame, la motivazione non risultava contraddittoria né manifestamente illogica laddove aveva escluso che l’accusa avesse provato la sussistenza del dolo, sia pure nella forma eventuale, oltre ogni ragionevole dubbio.

La Corte di appello aveva osservato che – come riferito dalla persona offesa – anche in altre occasioni l’imputato, dal proprio balcone, aveva lanciato con analoghe modalità la cassetta di plastica nel cortile (per evitare di tornare giù a riporla), senza per questo provocare danni ai mezzi parcheggiati nel cortile; inoltre, lo specifico episodio non era stato preceduto da uno scontro con il vicino di casa, con il quale pure aveva dei dissapori.

Il Giudice di secondo grado, dunque, non aveva escluso, che il danno arrecato alla parte civile potesse essere stato frutto di una condotta solo colposa, evidentemente risarcibile in un giudizio civile.

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