Respinto il ricorso di una donna che chiedeva di essere risarcita per la lesione del rachide cervicale subita in conseguenza di un sinistro stradale

In tema di risarcimento del danno da micropermanente, ai sensi dell’art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall’art. 32, comma 3-ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l’accertamento della sussistenza della lesione dell’integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi; al riguardo l’esame clinico strumentale non è l’unico mezzo utilizzabile, salvo che ciò si correli alla natura della patologia. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 3905/2021, pronunciandosi sul ricorso di una donna che aveva agito in giudizio per vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti (lesione del rachide cervicale) in conseguenza di un sinistro stradale.

Il Giudice del merito aveva rigettato l’istanza sulla base della assenza di accertamenti idonei a provare le effettive lesioni personali subite da parte dell’attrice, necessari a fondare il risarcimento danni.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte la ricorrente contestava al Tribunale di aver errato nell’escludere la sussistenza della invalidità permanente, e dunque la sua risarcibilità, per il solo fatto che non fosse documentata da un accertamento clinico strumentale quale un referto diagnostico.

Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la doglianza infondata.

Dal Palazzaccio hanno evidenziato come la normativa sul risarcimento del danno da micropermanente vada letta “nel senso della richiesta di un accertamento rigoroso in rapporto alla singola patologia, tenendo presente che vi possono essere situazioni nelle quali, data la natura della patologia e la modestia della lesione, l’accertamento strumentale risulta, in concreto, l’unico in grado di fornire la prova idonea che la legge sottolinea disciplinando la fattispecie”.

Tale eventualità era proprio quella del caso esaminato, in cui si discuteva di una tipica patologia da incidente stradale, cioè la lesione del rachide cervicale. In questa ipotesi, la Cassazione ha sottolineato che “l’accertamento non può dirsi effettuato sulla base del dato puro e semplice – e in sostanza non verificabile – del dolore più o meno accentuato che il danneggiato riferisca; l’accertamento clinico strumentale, in simili casi, sarà, con ogni probabilità, lo strumento decisivo che consentirà al consulente tecnico giudiziale di rassegnare al giudice una conclusione scientificamente supportata, fermo restando il molo insostituibile sia della visita medico legale che dell’esperienza clinica”.

La redazione giuridica

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