Il Consiglio di Stato, tuttavia, sottolinea l’importanza dell’attività clinico-pratica per la abilitazione medica e “suggerisce” di allungare il periodo del tirocinio ante lauream

La finalità di abbreviare i tempi per la abilitazione medica non può andare “a discapito dell’effettiva valutazione delle capacità e idoneità pratiche di chi si appresta ad esercitare la professione”. Queste possono essere garantite, almeno in teoria,  solo da “un serio e rigoroso tirocinio clinico post-laurea”.

Lo afferma il Consiglio di Stato pronunciandosi sullo Schema di decreto del Miur recante ‘Modifiche al regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445’.

Nel proprio parere, l’organismo sottolinea l’importanza dell’attività clinico-pratica per la formazione del futuro medico. Pertanto, pur non escludendo la possibilità di anticipare il tirocinio ante lauream, i giudici suggeriscono di qualificare ulteriormente e, ove possibile, di allungare il periodo dello stesso.

I giudici evidenziano inoltre come il passaggio al nuovo sistema di esame vada attentamente rivalutato. Tale sistema prevede la predisposizione di 200 quesiti a risposta multipla di volta in volta da parte della Commissione nazionale di esperti; viene quindi abbandonato il sistema dell’archivio di quiz integrato e aggiornato annualmente. Per il Consiglio di Stato la nuova modalità “garantisce la possibilità che i candidati si confrontino con tematiche sempre attuali. Dall’altro lato però, “vi è obiettivamente il rischio di aumento delle possibilità di errore nella predisposizione degli stessi quiz, con conseguente aumento del contenzioso giurisdizionale”.

Il Consiglio di Stato poi entra nel merito dell’articolato dello schema di decreto sulla abilitazione medica fornendo tre “consigli/prescrizioni”relative rispettivamente agli articoli 3, 4 e 7.

All’articolo 3 vanno introdotte norme volte a disciplinare il monitoraggio sulle modalità di svolgimento e sull’effettività del tirocinio. Appare opportuno, inoltre, legare il periodo del tirocinio ante lauream non solo all’iscrizione all’anno di corso (quinto e sesto); ma anche alla circostanza che siano stati sostenuti positivamente gli esami fondamentali previsti per le annualità in questione.

Al quarto articolo va rivisto il meccanismo di attribuzione del punteggio: ora è prevista l’equiparazione di risposta errata e risposta non data: per i Giudici va invece introdotta una penalizzazione (almeno -0,25 come nel regime attuale) per ogni risposta errata. In mancanza di questa il candidato ha comunque convenienza a rispondere; in ogni caso, infatti, vi può essere circa il 25% di possibilità di indovinare la risposta, e” il tutto va a detrimento dell’efficacia e selettività della prova”.

Altra necessità è prevedere che la prova di esame è superata se il candidato ottiene un punteggio che può attestarsi, ragionevolmente, tra 140 e 150. E infine va specificato chiaramente che “il candidato che non ha superato l’esame può ripeterlo nella sessione successiva”.

All’articolo 7, infine, la disposizione prevede che il regolamento si applica dalla prima sessione di esame utile dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per il Consiglio di Stato “non si ravvisano i profili di estrema urgenza per derogare all’ordinario termine di vacatio”. Inoltre va meglio chiarito se il tirocinio previsto dal decreto n. 445/2001 può essere sempre frequentato dai laureati anche dopo l’entrata in vigore del regolamento. O, in alternativa, se si riferisce solo a chi  si è laureato prima della sua entrata in vigore. Nel primo caso si tratterebbe di una norma a regime che non deve essere collocata tra le disposizioni transitorie; nel secondo caso appare necessario chiarirne i termini applicativi.

 

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