La giurisprudenza si è espressa in merito a cosa implica ammalarsi durante le ferie e a come ci si debba comportare con il proprio datore di lavoro

Cosa comporta per un lavoratore ammalarsi durante le ferie? E come ci si deve comportare?
La giurisprudenza ha ormai consolidato il concetto secondo cui ammalarsi durante le ferie interrompe, di fatto, il periodo feriale. Questo in quanto la malattia non è compatibile con le finalità delle ferie, che sono quelle del recupero psico-fisico delle energie del lavoratore.
A questo proposito è bene ricordare che la fruizione del periodo di ferie annuale da parte del lavoratore è codificato da normative a tutela dei diritti e doveri di ciascuno.
Posto che, secondo l’articolo 36 della nostra Costituzione, il periodo di ferie retribuite è un principio irrinunciabile dell’individuo, espresso anche dall’articolo 2019 del codice civile ed espressamente sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, le ferie sono predisposte al recupero fisico e psicologico delle energie.
Ne consegue che, qualora ci si trovi ad ammalarsi durante le ferie e tale evento impedisca al lavoratore di godere del riposo cui ha diritto, questi deve rivolgersi ad un medico che, dopo opportuna valutazione clinica, redigerà un certificato di malattia che verrà inviato al datore di lavoro e all’Ente Previdenziale.
Ciò comporta che, l’effetto sospensivo delle ferie si produrrà dalla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto la comunicazione dello stato di malattia del lavoratore. Il riconoscimento a ricevere la corrispondente indennità riguarderà esclusivamente i giorni documentati nei modi e nei termini di legge.
A questo proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 284/2017, stabilendo che la trasmissione al datore di lavoro di certificazione di malattia durante il periodo feriale e riguardante i giorni compresi in tale periodo valga per il lavoratore quale richiesta di modificazione del titolo dell’assenza da ferie a malattia, anche se in assenza di una espressa comunicazione scritta o orale.
Ciò che è importante ricordare, però, è che il principio dell’effetto sospensivo delle ferie per l’insorgenza di malattia non è assoluto, ma applicabile quando sia accertata l’incompatibilità della malattia con la funzione di recupero delle energie psico-fisiche e la ricreazione propri dell’istituto delle ferie.
Ma come bisogna comportarsi, dunque, con datori di lavoro e medici fiscali se ci si trovi ad ammalarsi durante le ferie?
Dal momento in cui viene interrotto il periodo di ferie per subentrante malattia, il lavoratore deve adempiere agli obblighi previsti durante la sospensione dal lavoro per malattia. Quindi, innanzitutto deve sottoporsi a visita medica; richiedere la redazione e l’invio del certificato di malattia; controllare la corretta compilazione dei dati anagrafici inseriti nel certificato e indicare l’indirizzo di reperibilità qualora sia diverso dalla residenza abituale.
Oltre a ciò, il lavoratore dovrà fornire indicazioni utili alla reperibilità se l’abitazione è difficilmente raggiungibile e controllare che il proprio nominativo sia ben evidente nella pulsantiera dei citofoni e sulle cassette postali. Infine, dovrà essere a casa nelle specifiche fasce di reperibilità.
Qualora il datore di lavoro intenda provare l’inesistenza della malattia o la sua irrilevanza a interrompere il periodo di ferie, questi dovrà richiedere la visita medica di controllo per il proprio dipendente, precisando al momento della richiesta la conversione dell’assenza dal lavoro per ferie ad assenza per malattia.
Se invece la verifica richiesta dal datore non può avvenire per motivazioni imputabili al lavoratore stesso, verrà preclusa la possibilità di considerare la malattia denunciata come interruttiva del periodo di riposo.
Durante la visita medica domiciliare, inoltre, il medico fiscale dovrà valutare il grado di compromissione delle funzioni che permettono all’individuo il godimento delle ferie, rapportandolo al cosiddetto danno biologico.
Poiché nelle indicazioni della sentenza non è esplicita la percentuale del danno in grado di inibire il ristoro psico-fisico, si può ritenere che il pregiudizio al godimento di esso possa verificarsi sia in presenza di una incapacità temporanea assoluta a svolgere qualsiasi attività, sia in presenza di una incapacità temporanea parziale.
Alla luce di tali considerazioni, l’inabilità assoluta generica provocata da patologie quali influenze di lunga durata, ricoveri ospedalieri, fratture di grosse articolazioni, è incompatibile con il fine del periodo di riposo.
 
 
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