La casa coniugale deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli a rimanere nell’ambiente domestico

In tema di separazione la casa coniugale deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e che costituisce il centro dei propri affetti, al fine di garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate. Pertanto, quando il legame con la casa familiare dei figli, maggiorenni, anche se non economicamente autosufficienti, risulta reciso ovvero quando la casa familiare non costituisce più l’habitat domestico necessario a garantire, nella quotidianità, il riferimento affettivo utile e di sostegno ad una crescita sana si avrà la revoca dell’assegnazione. 

Così si è espressa la Suprema Corte (Sez. I, Ordinanza n. 16740 del 6 agosto 2020).

La vicenda trae origine dal procedimento di separazione dei coniugi pronunziato dal Tribunale di Salerno con addebito per colpa al marito.

Con lo stesso provvedimento il Tribunale revocava l’assegnazione della casa coniugale disposta in favore della moglie con l’ordinanza presidenziale e fissava un assegno mensile, a carico del marito per il mantenimento del figlio maggiorenne,  dando atto del raggiungimento dell’indipendenza economica dell’altra figlia maggiorenne e riconosceva poi un assegno mensile di mantenimento alla moglie.

La sentenza veniva impugnata dalla moglie dinnanzi alla Corte di Appello di Salerno.

La donna lamentava la revoca dell’assegnazione della casa coniugale e la errata quantificazione dell’assegno riconosciutole poiché insufficiente.  

Il marito svolgeva appello incidentale chiedendo la condanna della moglie al rilascio della casa coniugale in suo favore.

La Corte d’Appello di Salerno rigettava l’appello principale della moglie e confermava la sentenza impugnata.

La donna propone ricorso per Cassazione.

La Suprema Corte, preliminarmente,  esamina la questione dell’assegno di mantenimento ed evidenzia che l’art. 156, comma 1, c.c., prevede che il Giudice possa stabilire, a favore del coniuge al quale non sia addebitata la separazione, il diritto di ricevere dall’altro quanto sia necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

Per quantificare l’entità dell’assegno è necessario  verificare se i mezzi economici di cui dispone il richiedente gli consentano o meno di conservare un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, per poi procedere, nel caso in cui l’accertamento dia esito negativo, a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge.

Ulteriormente deve essere valutato qualsiasi elemento di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibile di incidere sulle condizioni economiche delle parti.

Secondo gli Ermellini la Corte territoriale ha correttamente applicato tali principi avendo confermato la decisione del Tribunale che, nel quantificare l’assegno di mantenimento, aveva tenuto conto sia delle attuali condizioni economiche del marito, sia dei costi per il godimento di altro immobile che dovevano essere sostenuti dalla signora per effetto della revoca dell’assegnazione.

Riguardo la revoca dell’assegnazione della casa coniugale la Corte d’Appello ha operato correttamente.

Sottolineano gli Ermellini, che la ratio dell’istituto è costituita dalla specifica esigenza di assicurare ai figli (minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti) la permanenza nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti e dove si incentrano gli interessi e le consuetudini della famiglia.

Tale presupposto è venuto meno in quanto la figlia maggiorenne si è sposata e ha lasciato la casa dei genitori e il figlio maggiorenne vive in una diversa abitazione.

La pronunzia della Corte d’Appello viene integralmente confermata, il ricorso viene rigettato e la donna viene condannata al pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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